Cabella, Cesare a Cavour, Camillo Benso di 1859-10-01 #3707
- Mittente:
- Cabella, Cesare.
- Destinatario:
- Cavour, Camillo Benso di.
- Data:
- 01 Ottobre 1859.
Chiarissimo Sig. Conte,
Dai giornali, unica fonte a cui posso attingere le notizie politiche, appresi ch'Ella si recò ieri a Torino per dirigere i lavori della Commissione per la nuova legge elettorale di cui è Presidente. Lodo il Governo d'aver confidato questo carico al più grande uomo di Stato che abbia il Piemonte, perchè è la cosa più importante delle moltissime che s'hanno a fare per l'organamento del nuovo Stato. Egli è a proposito di questo incarico che io mi prendo licenza di scriverle. Credo di far opera di buon cittadino rivelando a chi può farla trionfare un'idea che mi par buona, e che più volte ebbi il pensiero di proporre al Parlamento, mentre fui deputato. Avevo dapprima pensato svolgere quest'idea in un articolo di giornale; ma poi prescelsi farne a Lei solo la confidenza, perchè, se a Lei paresse così buona come a me pare, la proponesse alla Commissione, ove illustrata dalla potenza del suo ingegno e sostenuta dall'autorità del suo nome sarebbe sicura di vincere. Or vengo senz'altro ad esporgliela.
Essa consisterebbe in questo che alla nuova legge elettorale si desse per base il principio, non ancora entrato nella mente degli elettori, che la prerogativa del voto non è solo un diritto dell'elettore, ma più ancora un dovere. Questo principio svolto nelle sue conseguenze e sanzionato da un sistema penale, sarebbe il solo che potesse riuscire con sicurezza allo scopo, tanto desiderato, che le elezioni fossero veramente l'espressione del voto della maggioranza della nazione.
Finora la prerogativa dell'elettore fu considerata soltanto come un diritto politico. E tale è veramente per rapporto alla persona dell'elettore, ed è anzi il diritto sopra ogni altro prezioso ed importante, perchè in esso si riassume l'esercizio della sovranità popolare. Ma il fermarsi a questa sola idea è un considerare la questione da un lato solo, dal lato cioè dell'elettore, che ha diritto di concorrere col suo suffragio all'esercizio della sovranità.
Or invece la questione ha un altro lato, che non dev'essere dimenticato: ed è l'interesse pubblico, l'interesse che ha la società all'esercizio della prerogativa elettorale. La legge non accorda ai cittadini il suffragio nell'interesse loro privato, ma nell'interesse della cosa pubblica: non è per soddisfare ad una ambizione dell'elettore, o per attribuirgli una particella di sovranità, che la società gli confida la prerogativa del voto, ma perch'egli concorra con esso al bene della società stessa. L'elettore non provvede, col suo suffragio, all'utilità propria, ma a quella della nazione. Nel sistema costituzionale il Re stesso esercita l'autorità sovrana come un mandato della società anziché come una emanazione della potestà divina. Lo stesso è dell'elettore.
Segue da ciò che il cittadino, il quale ha le qualità volute dalla legge per essere elettore, e non si fa iscrivere nelle liste elettorali, oppure essendovi iscritto non si cura di esercitare la sua prerogativa, manca al suo dovere. È un mandatario che trascura gl'interessi del mandante. È un cittadino che ommette [sic] di fare ciò che la legge esige da lui nell'interesse pubblico. Egli è colpevole. Egli commette un reato, di cui può essere punito.
Riconoscere dunque nell'elettore l'obbligo di concorrere alle elezioni; sancire per legge quest'obbligo; punirne l'inadempimento: ecco il principio che vorrei addottato [sic] nella nuova legge elettorale. Se in quella attualmente in vigore nessuna pena è inflitta al cittadino che deserta le elezioni, si è appunto perchè si è considerato il suffragio soltanto come un diritto, non come un dovere dell'elettore: e niuna pena può infliggersi a chi non fa che astenersi dall'esercizio dei propri diritti. Ma quando sarà stabilito che, come in tutti gli altri rapporti sociali così anche in questo, il diritto non sussiste né può sussistere senza il corrispondente dovere, si stabilirà ad un tempo la necessità d'impedire con una sanzione penale la trasgressione di un tal dovere.
Il principio che io vengo di esporre è così vero ch'esso ha già nelle nostre leggi, quasi ad insaputa del legislatore, due applicazioni. Il giudice del fatto che manca alla chiamata è punito con 300 lire di multa (legge sulla stampa 4 marzo 1848). Il consigliere comunale che dà la sua dimissione è punito colla privazione dei diritti civili per cinque anni (legge 7 ottobre 1848). Non resta dunque a fare che un sol passo, per far di questo principio la base della nuova legge elettorale. Scriverlo testualmente nella legge, ed applicarlo a tutti i casi.
Ecco gli articoli che vorrei a quest'uopo inseriti nella nuova legge:
1° - Chiunque ha le qualità volute dalla legge per essere elettore è obbligato a farsi iscrivere nelle liste elettorali, e ad esercitarne la prerogativa.
2° - Il cittadino che, avendo le qualità volute dalla legge per essere elettore, non si fa iscrivere nelle liste elettorali, vi sarà iscritto d'uffizio e sarà punito con una multa di... lire. La iscrizione fatta d'uffizio darà luogo di pieno diritto al pagamento della multa.
3° - Il cittadino iscritto nelle liste elettorali che non si presenterà alle elezioni senza una causa legittima d'impedimento sarà punito con una multa di lire...
Le cause d'impedimento dovranno essere addotte e giustificate d ammesse dall'ufficio di presidenza del Collegio prima che si chiuda il verbale dell'elezione. Esse potranno anche essere addotte e giustificate dopo l'elezione: ma in tal caso l'elettore non potrà essere ascoltato nei suoi riclami se non avrà prima fatto deposito della multa, la quale gli sarà restituita ove il riclamo sia ammesso.
Le cause d'impedimento e le carte giustificative delle medesime dovranno essere presentate nei giorni che precedono l'elezione al Sindaco del Comune ove deve radunarsi il Collegio, dal quale saranno trasmesse all'Ufficio di presidenza del Collegio medesimo; e nel giorno dell'elezione saranno presentate direttamente all'Ufficio stesso, il quale pronunzierà sulle une e sulle altre prima della chiusura del verbale. Dalla sua pronunzia potrà l'elettore appellare in via di ricorso al Tribunale provinciale, depositata prima la multa. Le cause d'impedimento dopo la chiusura del verbale saranno dedotte per via di semplice ricorso direttamente al Tribunale provinciale. Il Tribunale pronunzia su questi ricorsi senza formalità di giudizio, sentito l'avvocato fiscale.
Ecco presso a poco le disposizioni che io suggerirei. Sono disceso a qualche disposizione regolamentare per meglio chiarire le mie idee.
Ella intende, chiarissimo Sig. Conte, quanta influenza avrebbero sulle elezioni queste semplici disposizioni. Gli elettori, minacciati d'una multa, che dovrebbe essere stabilita in somma eguale a quella già ordinata per i giudici del fatto nei reati di stampa, concorrerebbero tutti alle elezioni. Non si rinnoverebbero più gli esempi, così frequenti in passato e di tanta vergogna per il paese, di elezioni fatte da minoranze pressoché impercettibili, e in senso contrario alle ben conosciute opinioni della maggioranza degli elettori.
Né potrebbe obiettarsi contro questo sistema alcun che di ragionevole. Chi dicesse esser cosa poco onorevole al paese il mostrare al mondo che gli elettori hanno bisogno d'essere forzati, col timore d'una multa, all'esercizio della loro prerogativa, avrebbe questa risposta che non può esservi disonore ad addottare mezzi coercitivi per costringere i cittadini ad adempiere il più sacro de' loro doveri. Se si opponesse che non si può togliere agli elettori la facoltà dell'astensione, si risponderebbe che l'astensione è un reato, né può esserne riconosciuta la facoltà; e che in ogni caso l'elettore potrebbe sempre astenersi deponendo nell'urna un bollettino bianco, o scrivendo sulla scheda la sua astensione.
Finalmente non potrebbe opporsi che il mio sistema favorisse i partiti estremi, poiché anzi li renderebbe impotenti conducendo all'elezione la moltitudine degli uomini indifferenti, i quali sono appunto i nemici più dichiarati dei partiti estremi. E se avesse da temersi una cosa, sarebbe quella che ne venisse reso troppo formidabile il partito governativo, poiché gli indifferenti votano sempre per lo statu quo, qualunque esso sia. Il partito clericale poi soprattutto sarebbe reso impotente. Imperocché esso non potrebbe recare alle elezioni un numero maggiore di voti di quello ch'esso vi reca presentemente; ritenuto che i suoi adepti non mancano mai, e vengono sempre al suffragio in falange compatta. E nelle circostanze speciali del nostro paese questo risultato basterebbe esso solo a meritar l'attenzione del legislatore.
Non ho bisogno di dire che io addotterei il principio sopra enunciato non solamente per le elezioni politiche, ma anche per le comunali. La multa dovrebbe essere graduata, secondo che gli elettori appartengono a comuni rurali o a città secondarie o a città principali. Non mi rimane più altra carta che quanta basta per rassegnarmi con sensi d’alta stima e considerazione
suo umil. e devot. servo
Cesare Cabella
- Nomi citati:
- Cesare Cabella, Conte.
- Toponimi citati:
- Genova, Torino, Piemonte.