FEB
20
1850

Relazione sul progetto di riforma della tariffa postale


      Tra le riforme economiche suggerite dalla scienza ed operate da uomini di Stato illuminati non avvenne per avventura alcuna i di cui effetti sieno più fecondi, più ampi e più benefici della riforma dell'antico sistema di tariffa postale, mercé la sostituzione di una tassa più o meno uniforme alle tasse progressive in ragione delle distanze percorse dalle lettere affidate alla posta.
      Prima ad operare questa salutare riforma fu l'Inghilterra; ed oggidì essa è ancora la sola nazione che abbia saputo e potuto spingere l'applicazione dei principi economici alle ultime loro conseguenze. Ad una tassa progressiva elevatissima, che sommava in media ad 85 centesimi, venne sostituita nell'anno 1840 una tassa assolutamente uniforme, la quale rimane invariabile tanto per le lettere trasportate da un quartiere all'altro della stessa città, quanto per quelle che dalle sponde della Manica sono destinate alle estreme regioni della Scozia.
      I risultati di questa radicale riforma furono portentosi e corrisposero pienamente alle speranze dei suoi promotori, poiché il numero delle lettere distribuite dagli uffici postali del Regno Unito, che nel 1839 era di 82 milioni circa, salì tosto nel 1841 ad oltre 193 milioni; continuando poscia ad accrescersi annualmente, nel 1846 raggiunse la cifra di 300 milioni, e se un documento testé stampato da uno dei più autorevoli giornali d'Inghilterra non è erroneo, nel 1849 questo numero si avvicinerà d'assai all'enorme cifra di 400 milioni.
      Ad onta di questo straordinario incremento delle corrispondenze postali, la riduzione operata nella tariffa cagionò alle finanze inglesi una non lieve perdita. Perocché il prodotto netto delle poste, che nell'anno 1839 ascendeva ad 1.659.509 lire sterline, cadde nel 1841 a lire sterline 465.927; e quantunque siasi andato via via migliorando, nel 1847 non giungeva tuttavia alla somma di un milione di sterline.
      Debbesi però avvertire che questa diminuzione nel reddito delle poste inglesi è cagionata non tanto dai minori introiti, quanto dallo aumento delle spese del servizio postale, in gran parte dovuto agli altissimi compensi che si hanno a pagare alle compagnie proprietarie delle strade ferrate, alle quali non venne imposto verun obbligo, allorché furono dal Parlamento instituite, di operare gratuitamente od almeno a discrete condizioni il trasporto dei dispacci postali.
      Infatti, nel 1848 il prodotto lordo delle poste aveva raggiunto la cifra di lire sterline 2.143.680, inferiore di sole lire sterline 100.000 al massimo prodotto lordo conseguito prima della riforma dell'anno 1840: differenza che abbiamo ragione di credere essere scomparsa nello scorso anno.
      L'esempio dell'Inghilterra determinò quasi tutti i Governi non assolutamente ostili ad ogni idea di progresso a riformare più o meno radicalmente le tariffe postali. Gli Stati Uniti d'America, ad onta della vastità del loro territorio, ridussero la complicatissima loro tariffa a tre sole tasse, e sono in procinto di spingere più oltre le intraprese riforme.
      La Francia ed il Belgio, dopo un lungo esitare, adottarono pure il sistema della tassa unica, con una sola eccezione in favore delle lettere che sono trasportate ad una distanza minore di 25 chilometri. La Prussia, la Svizzera, e persino l'Austria, riformarono le loro tariffe postali, accostandosi più o meno al sistema che in Inghilterra opera sì beneficamente.
      Sarebbe quindi cosa deplorabile che il Piemonte rimanesse solo in Europa, fra i popoli che più o meno seguono la via del progresso, a conservare un sistema fiscale, condannato del pari e dai canoni della scienza e dai lumi dell'esperienza.
      Questi generali riflessi bastano a rendere ragione della favorevole accoglienza che incontrò in tutti gli uffici della Camera il progetto di legge presentato dal Ministero per lo stabilimento di una nuova tariffa postale, ordinata sopra principi identici a quelli che informarono le recenti riforme operate nel Belgio e nella Francia.
      Organo di questi sentimenti, la commissione, a cui venne commesso il preventivo esame di questo progetto, non esitò a pronunciarsi unanime per la sua adozione.
      Tuttavolta non dobbiamo tacere che da parecchi dei nostri colleghi la legge attuale venne giudicata inopportuna. Senza contestare i benefici economici e morali che da essa possano derivare, questi opinavano non essere conveniente, nel punto stesso in cui una fatale necessità ci costringe a consentire allo stabilimento di nuove gravezze, il promuovere una riforma che scemerà il prodotto di un'imposta già da gran tempo in vigore, e che, passata in abitudine, si paga senza incontrare ostacoli, senza suscitare mali umori.
      La vostra commissione fu lungi dal disconoscere la gravità di una tale obbiezione. Convinta quant'altri mai dell'urgenza di ristabilire l'equilibrio nei nostri bilanci, essa avrebbe forse esitato a proporvi la sanzione della legge in discorso, se un maturo esame non l'avesse fatta persuasa che e le conseguenze fiscali della progettata riforma saranno men dannose che da taluni si pensa, e più ancora che questa vien consigliata non solo da considerazioni economiche, ma altresì da quei principi d'eguaglianza e di giustizia che debbono informare tutto il nostro sistema finanziario.
      Per dimostrare quest'ultima proposizione non è mestieri proclamare col signor ministro degli Affari Esteri che la posta non debbasi considerare mai come un ramo finanziario, bensì come un servizio di pubblica utilità, sentenza questa non confermata dalla scienza economica e contraddetta dalla pratica di tutte le nazioni, non esclusa l'Inghilterra, ove la posta è tuttora una non lieve sorgente d'entrate per le pubbliche finanze: basta solo l'analizzare la natura di questa gravezza onde rendere ognuno persuaso ch'essa è ripartita nel modo il più ineguale, e perciò il più ingiusto.
      Infatti la tassa delle lettere consta di due elementi: il primo rappresenta le spese che il servizio postale mette a carico del pubblico erario; il secondo costituisce una vera gravezza. Il principio d'eguale riparto richiederebbe che solamente il primo di questi elementi fosse variabile, e che il secondo rimanesse costante per tutte le lettere di egual peso, qualunque fosse la distanza che esse avessero a percorrere.
      Ora le spese del servizio postale si distinguono in due categorie: l. le spese generali, nelle quali sono comprese le spese di distribuzione; 2. le spese di trasporto.
      Le spese della prima categoria sono comuni a tutte le lettere; quelle sole della seconda variano a ragione della distanza più o men grande dal luogo di partenza a quello della loro destinazione.
      Non possediamo dati statistici bastevoli per operare l'esatto riparto fra queste due categorie delle nostre spese postali. Ma essendo stato stabilito con somma cura per la Francia dalle varie commissioni che esaminarono la questione della riforma postale, possiamo dedurre dai dati incontrastabili da queste raccolti non dubbie conseguenze sull'estrema ineguaglianza della gravezza della tassa delle lettere, non meno applicabili a noi che alla Francia.
      Il signor Chégaray, nell'elaborata relazione fatta nel luglio 1844 sulla proposta di riforma postale presentata dal signor De Saint-Priest, dimostrò con una serie di calcoli rigorosi che le spese della prima categoria, quelle cioè egualmente ripartibili sopra tutte le lettere, ascendevano ad 8 centesimi, mentre le spese di trasporto variano da centesimi 1 3/4 a 6 3/4; cosicché la spesa reale di ogni lettera è, per la lettera la meno costosa, di centesimi 9 3/4; per la lettera la più costosa di centesimi 14 3/4: differenza 5 centesimi. Per la Francia adunque riesce dimostrato che, se il principio dell'eguale riparto fosse rispettato, nessuna lettera potrebbe essere tassata sopra i 5 centesimi.
      Se la sopratassa non dovrebbe eccedere questo limite in Francia, da noi, ove la differenza tra le varie distanze che le lettere hanno a percorrere è assai minore, ragion vorrebbe ch'essa fosse ristretta a 3 o 4 centesimi al più. Ora la nostra tariffa sottopone le lettere ad una tassa che varia da 10 a 70 centesimi, ciò che stabilisce per quelle colpite dal massimo diritto una sopratassa di 60 centesimi, la quale è quindici e più volte maggiore di quanto dovrebbe esserlo, ove venisse regolata dal principio di eguale riparto.
      Dimostrata l'ingiustizia assoluta dell'attuale tariffa, la necessità di riformarla non dovrebbe più essere argomento di dubbio. Ciò nullameno la vostra commissione ha creduto dovere ridurre entro esatti limiti l'obbiezione fondata sulle considerazioni fiscali, onde tranquillare gli animi di coloro che, spaventati dalla poco prospera condizione delle nostre finanze, sono di presente sopra tutto solleciti degl'interessi del pubblico tesoro.
      Osserveremo in primo luogo che dalla diminuzione della tariffa postale dovendo risultare un aumento nelle corrispondenze e quindi nelle transazioni commerciali, le Finanze verranno sino ad un certo punto compensate, nel sacrifizio diretto a cui debbono soggiacere, dal maggior prodotto delle gravezze indirette che crescono in ragione della maggiore attività nei negozi e nei traffici.
      Ma senza tener conto di questo compenso indiretto, la cui entità sarebbe impossibile calcolare anche approssimativamente, vediamo di determinare la deficienza che l'amministrazione avrà a sopportare a cagione della proposta riforma della tariffa.
      La vigente tariffa sancita dalle regie patenti del 30 aprile 1844 stabilisce sette tasse distinte regolate dietro la distanza in linea retta dal punto di partenza a quello di arrivo, cioè:

per una distanza da1 a 25 chilometri centesimi10
 id.26 a 65 » » 20
 id.66 a 110 » » 30
 id.111 a 165 » » 40
 id.166 a 235 » » 50
 id.236 a 325 » » 60
 id.326 al confine, cioè a 380 » 70

      Se ognuna di queste tasse colpisse un egual numero di lettere, la tassa media sarebbe la media aritmetica delle sette cifre del presente specchio, ossia 40 centesimi; ma siccome il numero delle lettere affidate alla posta scema rapidamente col crescere della distanza a percorrere, ne consegue che la media reale è d'assai inferiore alla citata cifra. Calcoli accurati instituiti dalla commissione incaricata dal Ministero di preparare il progetto di legge ora in discussione, che sarebbe soperchio di qui ripetere, hanno dimostrato essere la tassa media di soli centesimi 30.
      Si propone ora di ridurre le sette tasse vigenti a due sole: una tassa uniforme di 20 centesimi per tutte le lettere, qualunque sia la distanza ch'esse abbiano a percorrere oltre 25 chilometri, ed una tassa eccezionale di 10 centesimi per quelle sole che non sono trasportate oltre a 25 chilometri dal punto di partenza. Donde risultar ne debbe una tassa media di 15 centesimi circa, ciò che costituisce una riduzione di tassa in complesso del 42 per 100.
      Ciò posto, il Ministero calcolando il prodotto annuo postale a lire 2.122.950, ne conseguirebbe che, supponendo costante il numero delle lettere, la perdita pel Tesoro sarebbe del 42 per 100 di detta somma, ossia di lire 891.639. Somma cospicua e tale da far dubitare anche i più ardenti fautori della riforma postale, ove a tanto dovesse giungere il sacrificio immediato delle divisate riforme. Il Ministero suppone che l'accennata deficienza abbia a scemare pel naturale incremento delle corrispondenze postali ch'egli valuta al 10 per cento all'anno; onde in cinque anni il prodotto delle poste ridotto a lire 1.231.311 aumenterebbe del 50 per 100, e la deficienza non sarebbe più che di sole lire 275.983.
      Senza contestare l'esattezza del sovra riferito calcolo, crediamo tuttavia potersi ragionevolmente sperare un incremento nelle corrispondenze assai più rapido di quello che il Ministero suppone. Non invocheremo all'appoggio di quest'opinione l'esempio dell'Inghilterra, ove il numero delle lettere, in seguito dello stabilimento della tassa uniforme, quadruplicò in cinque anni, e sestuplicò in dieci anni; giacché ci si opporrebbe che in quel paese la tassa media venne ridotta dei sette ottavi, mentre da noi fu ridotta alla sola metà: ma ci pare potersi valere dell'esempio del Belgio che operò, colla legge del 22 scorso aprile, una riforma analoga a quella che viene ora sottoposta all'approvazione del Parlamento.
      La nuova tassa belgica di 10 centesimi per le lettere che non vanno oltre i 30 chilometri, e di 20 centesimi per quelle che percorrono una distanza maggiore, fu attivata il primo luglio dell'anno spirato. Nei primi mesi le vendite di un gran numero di francobolli alle persone incaricate di smerciarli costituirono un'entrata straordinaria che non permetteva d'istituire un confronto fra gli introiti postali nel nuovo e nell'antico sistema. Ma nel mese di dicembre queste vendite essendo in ragione delle lettere affrancate, pare che da quell'epoca il prodotto della tassa riformata possa considerarsi come in uno stato normale. Ora l'introito del mese di dicembre 1848, quando l'antica tassa era in vigore,
fu diL. 269.091
quello del mese di dicembre 1849, dopo operata la riforma, fu di  L. 230.842
   ---------
Diminuzione L. 38.249

     
Ciò che equivale ad una perdita del 14 1/2 per 100 sulle entrate ottenute coll'antico sistema.
      Se nel Belgio una riforma analoga a quella che stiamo per operare non recò, pochi mesi dopo essere stata attivata, che una diminuzione del 14 1/2 per 100 nel prodotto della tassa delle lettere, non v'è ragione perché da noi abbia da essere del 42 per 100, ossia tre volte maggiore.
      Tenendo conto pel Belgio delle maggiori facilità nelle comunicazioni postali, dovute alla rete di strade ferrate che si estende a tutte le parti del regno, come pure al maggior sviluppo dell'industria e del commercio; mentre siamo disposti ad ammettere che la diminuzione, che risultar deve dalla riforma della tariffa, abbia da essere presso di noi maggiore che nel paese tolto ad esempio, non ci pare punto probabile che essa debba essere tre volte tanto, come lo suppone il Ministero; e crediamo essere nei limiti del vero asserendo che la nostra perdita supererà quella del Belgio della metà, e si aggirerà quindi dal 20 al 25 per 100 del prodotto attuale della tassa postale.
      Se tale deve essere il quasi certo risultato della proposta riforma; se il sacrificio del primo anno non supererà le lire 400.000; e se è probabile che questa deficienza scemerà rapidamente negli anni venturi, ci pare che le considerazioni le più grettamente finanziarie non possano controbilanciare i gravissimi argomenti economici e morali che militano a favore di una riforma cotanto conforme all'indole dei tempi ed allo spirito liberale delle nostre istituzioni.
      Dopo avere dimostrata la necessità della riforma che ci viene proposta, rimane ancora a rispondere alle obbiezioni di coloro che, ammettendo pienamente il principio che informa la presente legge, pur rimproverarono di non applicarlo in modo abbastanza largo, e vorrebbero quindi che alla doppia tassa che essa stabilisce si sostituisse, dietro l'esempio dell'Inghilterra, una tassa unica di 10 centesimi.
      A questa proposizione non abbiamo che una sola ragione ad opporre, ma questa è tale da non rendere dubbio il giudizio d'ogni persona assennata, ed è il sacrifizio immenso che ne risulterebbe pel Tesoro. La riforma postale proposta dal Governo costituisce un beneficio notevole pel pubblico, senza essere di soverchio aggravio alle finanze dello Stato. La riforma radicale che da taluni si vorrebbe a questa sostituire, senza essere molto più benefica, cagionerebbe un'annua deficienza di oltre un milione; deficienza che pur troppo il nostro bilancio non è in istato di sopportare.
      Né vale citare l'esempio dell'Inghilterra, giacché in quel paese quando si operò la riforma postale le entrate pubbliche erano copiosissime, come lo sono tuttora, mentre da noi il caso è e sarà per alcuni anni ancora ben diverso. E' opinione comune in Inghilterra che se la tassa unica fosse stata fissata a 20 centesimi a vece di 10, il prodotto netto delle poste non avrebbe scemato. Noi speriamo che ciò accadrà da noi. Ma nessuno mai in Inghilterra, di buona fede, si è lusingato che il prodotto della tassa unica dei 10 centesimi giungesse a pareggiare il prodotto delle antiche tasse. Dopo dieci anni ed un aumento straordinario nel numero delle lettere affidato alle poste, questo ramo di finanza dà tuttora un prodotto minore di oltre 800.000 lire sterline (20.000.000 di franchi) paragonato a quanto altre volte rendeva. Un'analoga e forse in proporzione maggiore deficienza si verificherebbe nel nostro paese, ove non esistono quei mezzi estesissimi di rapide comunicazioni che possiede la Gran Bretagna.
      Né ci si dica che col mantenere una doppia tassa noi violiamo quel principio di giustizia, e la massima d'eguale riparto delle gravezze, che abbiamo riconosciuto di un ordine superiore alle considerazioni finanziarie. Certamente nel nuovo sistema le lettere che non percorrono una distanza maggiore di 25 chilometri godranno di un favore di alcuni centesimi, ma questo favore è ad esse accordato nell'unico scopo d'impedire il contrabbando, che si farebbe attivissimo se si aumentasse la tassa vigente per le lettere che si scambiano fra località comprese in un circolo di raggio poco esteso. E' insomma un favore analogo a quello che si concede agli abitanti dei paesi vicini ai confini, ai quali le gabelle somministrano il tabacco a prezzi ridotti per impedire ch'essi se lo procurino per mezzo del contrabbando.
      La vostra commissione è lungi dal disconoscere i benefizi di una tassa unica di 10 centesimi, e spera che non sarà lontana l'epoca in cui potrà essere attivata senza aggravare soverchiamente la condizione delle nostre finanze; ma per ora, a fronte delle strettezze dell'erario pubblico, e ritenuto pure che atteso lo stato dell'istruzione popolare le tasse postali ricadono quasi esclusivamente a carico delle classi più agiate della società, essa non dubita di dichiarare l'invocata modificazione al progetto ministeriale siccome altamente inopportuna.
      Ammesso il principio della riforma delle tasse postali sulle basi dal Ministero proposte, ne consegue in certo modo l'approvazione dell'intero progetto di legge, essendo le altre disposizioni ch'esso racchiude una conseguenza logica di questo principio. Senza soffermarci quindi maggiormente in considerazioni generali, procederemo ad un rapido esame dei singoli articoli che lo compongono, esponendovi le cagioni dei non gravi emendamenti che la vostra commissione crederebbe doversi in essi introdurre.
      Nel primo articolo il Ministero proponendo di fissare al primo venturo aprile l'epoca in cui le nuove tasse saranno applicate alla Sardegna, lascia al Parlamento il decidere quando esse abbiano a porsi in vigore nelle provincie continentali.
      La vostra commissione, ritenuto che il nuovo sistema di tributo prediale che vuolsi introdurre in Sardegna potrà difficilmente attivarsi nel corrente anno, sia per le difficoltà che il progetto di legge a tale effetto preparato può incontrare, sia pure perché è poco probabile che, anche quando questo venisse adottato fra non molto, si possano preparare i ruoli in tempo utile, essa ha opinato non doversi attivare il nuovo sistema postale in Sardegna, se non a cominciare dal l° gennaio 1851. Essa è stata mossa inoltre ad adottare tale determinazione dal pensiero che forse l'intera annata si richiederà onde il servizio postale sia ordinato in quell'isola in modo da corrispondere alle esigenze del nuovo sistema.
      Per ciò che riflette le provincie continentali, la vostra commissione ha creduto del pari essere opportuno stabilire dal l° venturo gennaio la decorrenza della nuova tariffa.
      Oltre il vantaggio non lieve del mantenere l'uniformità nell'applicazione delle leggi daziarie a tutte le parti del regno, essa considerò che adottando una data men lontana si turberebbe l'economia del bilancio dell'anno 1850, che fu compilato sulle basi dell'antica tariffa, e che il rimandare oltre il l° gennaio 1851 l'attuazione della progettata riforma sarebbe privare troppo lungamente il paese del beneficio di un miglioramento economico di non dubbia utilità, ed incagliare le negoziazioni state intraprese pel rinnovamento di parecchie convenzioni postali, che stanno per iscadere, con varie nazioni presso le quali è già in vigore un sistema analogo a quello che vuolsi introdurre da noi.
      L'articolo l° del progetto di legge venne quindi dalla vostra commissione modificato in conformità alle sovra esposte considerazioni.
      Gli articoli 2, 3 e 4 determinano le basi della nuova tariffa, in ordine alla quale abbiamo già tenuto lungo discorso; onde non occorrerebbe più farne parola se non si fosse sollevato nel seno della commissione un richiamo a favore delle lettere ricevute da un ufficio postale e distribuite nel circondario del medesimo, per le quali si opinava da alcuni membri della commissione doversi mantenere la tassa vigente di soli 5 centesimi, sia perché più conforme all'equità, sia perché si ravvisava inopportuno che una legge fondata sul principio di agevolare le comunicazioni epistolari racchiudesse una disposizione d'indole gravatoria.
      La maggioranza, tuttavia, riflettendo che il servizio interno dei circondari richiede molti e costosi miglioramenti; che le classi della società che avrebbero più specialmente a trame profitto sono appunto le più facoltose, e considerando che in nessun paese in cui si sia operata la riforma delle tariffe postali (non esclusa l'Inghilterra, ove fu spinta agli ultimi suoi limiti) esiste tassa minore di 10 centesimi, fu di parere di respingere la fatta proposta e di mantenere la tariffa quale viene stabilita nel progetto di legge.
      L'articolo 5, relativo alle lettere assicurate, non pare potere suscitare difficoltà di sorta; se non che la commissione opinerebbe doversi restringere i casi di forza maggiore, pei quali cessa la responsabilità contratta dall'amministrazione delle poste, ai soli infortuni di mare, cui non è certo in facoltà del Governo l'impedire, per quante sieno le sollecitudini e le cure delle quali esso circondi il servizio postale.
      L'articolo 6 concede ad ognuno la facoltà di assicurare le lettere contenenti cedole, biglietti di banca ed altre simili carte, pel valore integrale ch'esse rappresentano, mediante il diritto proporzionale del 1/4 per 100. Quest'innovazione fu ravvisata dalla vostra commissione utile al pubblico e vantaggiosa all'erario dello Stato. Quindi essa ve ne raccomanda l'approvazione, solo proponendovi di estendere a tutte le carte di valore, abbiano esse o no corso nei nostri Stati, le facilità stabilite nel presente articolo, e di restringere, come per le lettere semplicemente assicurate, il caso di forza maggiore, in cui cessa l'assunta responsabilità dell'amministrazione, agli infortuni di mare.
      L'articolo 7 mantiene il peso massimo della lettera semplice a 7 grammi e 5 decigrammi, e l'articolo 8 stabilisce una nuova scala progressiva di tasse a ragione del crescente peso dei pieghi affidati alle poste, calcolata su basi più semplici e più favorevoli al pubblico. Quantunque possa ravvisarsi a prima giunta più consentaneo al sistema decimale il portare il peso massimo della lettera semplice a 10 grammi, come si fece nel Belgio, tuttavia sul riflesso che il limite di 7 grammi e mezzo, dietro il quale sono regolate tutte le bilance adoprate da lunghi anni negli uffici postali, non è raggiunto da quasi nessuna lettera semplice scritta sopra un sol foglio di carta, la vostra commissione vi consiglia l'adozione della scala progressiva in ragione del peso delle lettere quale viene stabilita nel progetto ministeriale.
      Il Governo ha creduto doversi introdurre da noi l'uso dei francobolli (timbres postes) per l'affrancamento delle lettere, ad esempio di quanto praticasi in Inghilterra, nel Belgio e nella Francia. L'esperienza ha dimostrato che questo modo d'affrancamento offre notevoli facilitazioni al pubblico, e semplifica d'assai le operazioni postali, tanto alla partenza, quanto all'arrivo per la distribuzione. In vista di questi vantaggi, taluno dei membri della commissione opinava doversi rendere in certo modo obbligatorio l'uso dei francobolli, col sottoporre ad una doppia tassa, come si pratica in Inghilterra, le lettere consegnate alla posta senza essere od in un modo o nell'altro affrancate. A tale opinione non si accostava la commissione, sia perché quel sistema di multe sulle lettere non affrancate renderebbe poco gradita, anzi impopolarissima, l'utile innovazione dei francobolli; sia anche perché col raddoppiamento della tassa delle lettere semplicemente gettate nella buca delle poste si aggraverebbe nella massima parte dei casi la vigente tariffa, ciò che sarebbe in diretta opposizione collo spirito liberale della legge sottoposta alle vostre deliberazioni. Quando una pratica di alcuni anni avrà fatto famigliare l'impiego dei francobolli, se lo stato delle nostre finanze consentirà ad una nuova riforma nella tariffa postale, in allora si potrà rendere obbligatorio l'affrancamento preventivo, senza urtare l'opinione pubblica ed incontrare gl'inconvenienti sovra indicati.
      Il determinare la forma ed il valore delle varie specie di francobolli parve alla vostra commissione rientrare nelle attribuzioni del potere esecutivo, e quindi essa vi propone, in conformità a questo principio, la riforma degli articoli 11 e 12.
      Gli articoli 17, 18, 19 e 20, relativi alle lettere che si ricevono o si spediscono per la via di mare, contengono le disposizioni che possono dirsi la conseguenza rigorosa dei principi sui quali riposa la presente legge; la vostra commissione ve ne propone quindi l'adozione, salvo alcuni emendamenti di redazione intesi a rendere più chiare alcune frasi e ad escludere assolutamente il dubbio che le lettere da e per Sardegna avessero a sopportare veruna tassa addizionale.
      Le disposizioni concernenti le circolari, avvisi e partecipazioni e le carte manoscritte parvero meritare la vostra approvazione senza cambiamento di sorta.
      L'articolo 23 assoggetta i giornali e le gazzette ad una tassa di affrancamento di 3 centesimi per foglio. La vostra commissione, ritenuto che in forza di una disposizione sovrana del 18 dicembre 1847 il diritto di posta, a cui sottostanno i giornali e le gazzette, è solo di 0,266, non ha creduto potere approvare la proposta ministeriale. L'aggravare le tasse che colpiscono i pubblici fogli, quando la loro condizione finanziera è notoriamente poco prospera, sarebbe il volere impedire lo svolgimento nel nostro paese della stampa periodica, che costituisce un elemento essenziale del regime costituzionale. Tre centesimi per foglio, per un giornale quotidiano, costituisce una tassa annua di lire 10,60. Aggiungendo a questa il diritto di bollo, che è di lire 4, si porterebbe a 15 lire all'incirca la somma da pagarsi dai giornali quotidiani al fisco. E siccome il prezzo dei maggiori giornali da noi non eccede lire 40, si verrebbe a colpirli di una tassa del 37,50 per cento. La maggioranza perciò della vostra commissione, convinta della necessità di agevolare l'esistenza della stampa periodica, e credendo opportuno di farle godere di facilitazioni analoghe a quelle che si concedono colla presente legge alle corrispondenze postali, opinava, con quattro voti contro tre, aversi a ridurre la tassa d'affrancamento sui giornali a soli 2 centesimi per foglio.
      Per analoghi motivi la maggioranza della vostra commissione vi propone di ridurre alla tassa di 2 centesimi il diritto d'affrancamento stabilito all'articolo 24 sugli stampati in genere, le litografie e simili.
      Coll'articolo 26 si determina la dimensione del foglio di stampa in 30 decimetri quadrati, e coll'articolo 27 si sottopongono ad una tassa progressiva i fogli la di cui superficie eccederebbe questa dimensione.
      La vostra commissione, ritenuto che quasi tutti i giornali quotidiani che si stampano in Piemonte eccedono di molto in superficie i 30 decimetri quadrati, e considerato essere opportuno il favorire l'applicazione dei giornali, come un mezzo di diffondere la conoscenza dei documenti pubblici e delle discussioni parlamentari, opinò doversi portare a 70 decimetri quadrati il limite massimo della superficie dei fogli sottoposti alla tassa semplice di 2 centesimi.
      Un membro della commissione avrebbe desiderato che la tassa di 2 centesimi venisse ridotta per i fogli la cui dimensione non eccede 20 decimetri quadrati, ma la maggioranza, sul riflesso che i piccoli giornali stampati sopra mezzo foglio non pagano e non continueranno a pagare che la metà della tassa stabilita, non ha creduto dovere modificare in conformità al manifestato desiderio il progetto di legge.
      La vostra commissione ravvisò opportune le disposizioni sancite dagli articoli 28 e 29 del progetto ministeriale (27 e 28 del progetto emendato); ragion volendo che non si faccia godere del favore concesso dalla legge alle gazzette ed altri stampati coloro che, per scansare un lieve incomodo ed una tenue spesa, accrescono di molto le difficoltà del servizio postale coll'omettere dall'affrancare i detti stampati.
      L'articolo 30, relativo ai giornali destinati all'estero ed ai giornali stranieri che si ricevono per l'interno, è conforme ai principi che regolar debbono le relazioni internazionali, e non parve quindi poter essere argomento di discussione.
      Gli abbonamenti ai giornali esteri potendosi ottenere di presente solo per un trimestre, ed unicamente pel canale di certi determinati uffizi postali, ai quali debbesi corrispondere il grave dritto di commissione di lire 3, la commissione ha ravvisato doversi introdurre nella nuova legge una disposizione onde far facoltà a ciascuno di valersi del mezzo ch'egli reputerà più opportuno per abbuonarsi agli esteri fogli senza restrizione di tempo, e ridurre entro più giusti limiti, cioè ad una lira, il diritto da corrispondersi all'amministrazione delle poste, quando essa viene richiesta di operare questi abbuonamenti.
      Per ciò che riflette gli articoli di danaro, la commissione opinava doversi ridurre all'uno per cento il diritto da percepirsi dall'amministrazione sul riflesso che questo ricade quasi esclusivamente sulle classi men favorite della società, come anche nella fiducia che la moltiplicità dei vaglia postali provocata dalla tenuità del dazio sarà per compensare, come accadde in Inghilterra, l'effetto della diminuzione della tassa attuale.
      L'adozione degli ultimi articoli del progetto di legge non parve potesse presentare difficoltà; se non che la commissione, in vista di favorire le transazioni commerciali, vi propone di ridurre alla metà la tassa sui campioni di merci spediti dalla posta, purché non venga mai questa ad essere minore della tassa che colpisce le lettere semplici.
      Prima di por termine a questa relazione mi corre l'obbligo di manifestare, a nome della commissione, di cui ho l'onore di essere l'organo, il voto formale che il Governo si adopri risolutamente per migliorare in ogni suo ramo il servizio postale, onde renderlo e più rapido e più regolare e più frequente, e ciò specialmente per quanto riflette il servizio mandamentale e quello delle comuni rurali.
      Molto si è già operato da qualche mese per accelerare le esterne ed interne corrispondenze, ma assai più vi rimane a fare se vuolsi che la riforma che siamo per sancire corrisponda al pensiero da cui è informata, e sia feconda di quei larghi e moltiplici benefizi che essa procurò alle nazioni le quali, come l'Inghilterra, seppero compierla portando contemporaneamente all'apice della perfezione il servizio postale.
     
Progetto di legge per la riforma della tariffa postale emendato dalla Commissione
Lettere e pieghi (via di terra)
Art. 1 - Dal 1° gennaio 1851 la tariffa per la tassa delle lettere, pieghi, giornali, gazzette ecc. ed altri oggetti trasportati dalle R. Poste, è stabilita per tutte le provincie dello Stato, secondo il disposto della presente legge.
Art. 2, 3 e 4 - Come nel progetto ministeriale.
Art. 5 - 1°, 3°, 4°e 5° paragrafo come nel progetto ministeriale. Il 2° paragrafo sarebbe modificato nel modo seguente: In caso di perdita non cagionata da infortunio di mare, l'amministrazione delle poste corrisponde al destinatario od al mittente l'indennità di lire 50 per caduna delle medesime.
Art. 6 - Le lettere parimenti assicurate contenenti cedole, biglietti di banca, carte monetate e qualunque valore, spedite da e per l'interno, che si vorrebbero assicurare per l'ammontare del valore di esse carte, vengono sottoposte, oltre alla tassa ordinaria portata dalla tariffa per le medesime, al diritto proporzionale di 25 centesimi per ogni cento lire, sul valore entrostante debitamente accertato dai mittenti presso gli uffizi di posta in partenza, riconosciuto dai destinatari presso gli uffizi di posta in arrivo, mediante l'adempimento delle speciali formalità, cautele e condizioni che verranno stabilite con regolamento, il quale indicherà pure gli uffizi e determinerà le somme per cui saranno questi autorizzati ad eseguire tali operazioni.
L'amministrazione delle poste è risponsabile delle suaccennate assicurazioni per la integrità, salvo il caso di perdita seguita per infortunio di mare.
I due ultimi paragrafi dell'articolo 6 come nel progetto del Ministero.
Art. 7 - È tenuta per semplice la lettera, od il piego il di cui peso non oltrepassa 7 grammi 50 decigrammi.
Art. 8 - Come nel progetto del Ministero.
Art. 9 - Idem.
Art. 10 - Idem.
Art. 11 - La forma ed il valore dei franco bolli verranno determinati da un decreto reale.
Art. 12 - Come l'articolo 13 del progetto.
Art. 13 - Come l'articolo 14 del progetto.
Art. 14 - Come l'articolo 15 del progetto.
Art. 15 - Come l'articolo 16 del progetto.

Lettere, e pieghi (via di mare)
Art. 16 - Le lettere ed i pieghi che giungono dall'estero per via di mare dovranno pagare, oltre alla retribuzione dovuta ai capitani dei piroscafi, o bastimenti a vela, ed ai diritti che potessero spettare alle amministrazioni postali estere, in forza di speciali convenzioni, la tassa di 10 centesimi se destinate per la città o luogo d'approdo e la tassa di 20 centesimi se destinate per altra località, entrambe estensibili a ragione del peso, in conformità della progressione stabilita all'art.8.
Art. 17 - Come all'articolo 18 del progetto.
Art. 18 - Alle lettere dell'interno per l'interno spedite per la via di mare con mezzi estranei all'amministrazione delle poste viene applicata la tassa dietro la tariffa, oltre al diritto che si dovesse corrispondere al capitano del piroscafo o bastimento latore delle medesime.
Art. 19 - Come l'articolo 20 del progetto.
Art. 20 - Le circolari a stampa anche con firma manoscritta, gli avvisi stampati di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiansi, purché affrancate, che non eccedono in grandezza la dimensione che di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettate ad un dritto fisso di 5 centesimi cadun foglio per qualsivoglia destinazione dell'interno dello Stato.
Art. 21 - Come l'art. 22 del progetto. (N.B. Vi è un errore di stampa alla seconda linea, in vece della metà si legga alla metà).
Art. 22 - Li giornali e le gazzette sotto fascia sono assoggettate, per qualsiasi destinazione nell'interno dello Stato, alla tassa in affrancamento di 2 centesimi cadun foglio della dimensione stabilita all'art. 25. (N.B. Il secondo paragrafo come al progetto di legge).
Art. 23 - Gli stampati in genere, le litografie, le incisioni di ogni specie, la carta di musica impressa o manoscritta, e simili, purché sotto fascia, sono soggetti al dritto fisso in affrancamento di centesimi 2 cadun foglio della dimensione prescritta dal citato articolo per qualsiasi destinazione interna.
Art. 24 - Come l'art. 25 del progetto.
Art. 25 - Per foglio di stampa s'intende quello, la di cui superficie aperta non eccede li 70 decimetri quadrati.
Art. 26 - La tassa sui stampati verrà aumentata di 2 centesimi ogni qual volta ecceda la dimensione stabilita nell'articolo antecedente.
Art. 27 - Come l'art. 28 del progetto.
Art. 28 - Come l'art. 29 del progetto.
Art. 29 - Come l'art. 30.
Art. 30 - È fatta facoltà ad ognuno di abbuonarsi ai giornali e gazzette estere sia direttamente sia per quell'altro mezzo ch'ei ravviserà più opportuno.
Quando però quest'abbuonamento verrà operato da un ufficio postale, l'amministrazione preleverà un dritto di commissione di una lira, qualunque sia il periodo di esso abbuonamento.

Articoli di danaro
Art. 31 - Le somme di danaro depositate presso gli uffizi postali contro rilascio di vaglia postali, per qualsiasi luogo dello Stato, vengono per cura dell'amministrazione corrisposte alli destinatari, mediante il dritto anticipato dell'uno per cento, oltre a quello fisso di spedizione di centesimi 5 per ognuna delle medesime.
Il 2° paragrafo come al progetto ministeriale.
Art. 32 - Come al progetto.
Art. 33 - Idem.

Campioni di merci
Art. 34 - Li campioni di merci, che si vogliono spedire col mezzo delle poste sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento alla metà del diritto stabilito per le lettere e per i pieghi, con ché tuttavia essi abbiano sempre a pagare una tassa non minore di quella che colpisce le lettere semplici.

Disposizioni generali
Art. 35, 36, 37, 38 - Come nel progetto ministeriale.

C. Cavour, relatore

Cavour, Camillo Benso di Risorgimento, Anno III, n° 664, 20 Febbraio 1850
divisore
Nomi citati:
Chégaray, De Saint-Priest.
Toponimi citati:
Inghilterra, Manica, Scozia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Belgio, Prussia, Svizzera, Austria, Europa, Piemonte, Sardegna.

Allegati