GEN
21
1850

Relazione sul progetto di emissione e alienazione di rendita di 4 milioni


      Signori, l'obbligo di provvedere alle necessità delle finanze pubbliche con mezzi straordinari è cosa, pur troppo, di tale evidenza da non abbisognare di dimostrazione di sorta. Il pesante retaggio finanziero che gli anni 1848 e 1849 ci hanno tramandato, e le dolorose conseguenze del trattato di pace con l'Austria fanno gravitare sull'anno 1850 un peso enorme a cui i mezzi ordinari dello Stato sono ben lungi dal poter sopperire; non vi può esser quindi il menomo dubbio sull'opportunità di ricorrere nuovamente al credito pubblico per porre il tesoro dello Stato in grado di provvedere ai pubblici servigi e far onore agli assunti impegni.. La domanda quindi presentata dal ministro delle Finanze nella tornata del 2 andante, onde essere autorizzato ad emettere ed alienare una rendita di 4 milioni di lire, parve alla commissione, a cui i vostri uffizi ne commettevano l'esame, non poter essere contrastata in principio.
      Né per acquistare questa convinzione essa riputò necessario di procedere al minuto esame dei calcoli e delle cifre colle quali il ministro ha corredato la sua proposta, giacché dai vari documenti autentici non contestati, comunicati alla Camera in questa e nell'ultima sessione, rimane ampiamente dimostrato che la somma da ricavarsi dall'alienazione dell'accennata rendita, non giungerà certamente a colmare le deficienze passate ed a provvedere ad un tempo alle necessità dei bilanci in corso.
      Quest'esame d'altronde avrebbe condotto la vostra commissione a passare a rassegna gl'intieri bilanci del 1849 e 1850, incarico affidato ad altra commissione, e l'avrebbe perciò costretta a compiere, senza alcuna pratica utilità, un lunghissimo lavoro, col rimandare ad epoca lontana la discussione della presente legge, la di cui urgenza venne ripetutamente proclamata dal Ministero.
      La vostra commissione quindi considerò allo stato presente delle cose come bastevolmente dimostrata l'opportunità di far facoltà al ministro delle Finanze di valersi largamente dello spediente del credito pubblico. Ciò nullameno, prima di giungere ad una definitiva conchiusione, gli rimanevano a sciogliere varie ed importanti questioni, sia intorno al modo da seguirsi per l'alienazione delle rendite a crearsi, sia pure circa l'ammontare di questa istessa rendita; epperò essa ravvisò opportuno l'invitare il ministro delle Finanze a recarsi nel suo seno onde ottenere da esso gli schiarimenti e le nozioni indispensabili alla formazione di un maturo giudizio.
      Le spiegazioni somministrate dal ministro alla commissione furono ampie, precise e appaganti.
      Interpellato sui risultati conseguiti dal prestito autorizzato dall'ultima legislatura, esso fece la commissione capace che, se l'angustia del tempo e le dure condizioni alle quali era in allora ridotto il nostro credito lo avevano costretto ad acconsentire a trattare con esteri banchieri ad alcuni patti che potrebbero in oggi riputarsi onerosi, il complesso dell'operazione, solo da pochi giorni ultimata, doveva ravvisarsi come assai soddisfacente, e presentare un risultato né prevedibile, né sperabile all'epoca in cui fu dal Parlamento autorizzata.
      E quivi la commissione si compiace di riconoscere che se il progressivo miglioramento operatosi negli scorsi mesi sui principali mercati europei contribuì a questo favorevole risultato, esso però è in massima parte dovuto al modo prudente, fermo e sagace col quale l'operazione fu diretta dal signor ministro delle Finanze.
      Interrogato intorno al modo ch'egli intendeva praticare onde giungere all'alienazione della rendita a crearsi, e s'egli non credesse possibile l'adottare il sistema della vendita all'asta pubblica, siccome più conforme alle norme di buona amministrazione e maggiormente consentaneo all'indole del regime rappresentativo, il ministro rispondeva che, senza respingere in modo assoluto il mezzo degl'incanti, ei non ravvisava conforme agl'interessi delle Finanze l'assumere l'impegno di attenersi a questo sistema solo.
      Giacché, se quando l'ammontare del contratto è tale da fare probabile che nasca una vera rivalità fra vari speculatori, e ne derivi quindi una concorrenza reale, l'esperimento dell'asta pubblica può tornare vantaggioso e opportuno; allorché si tratta di affari di tanta mole da non poter essere tentati se non da un piccolissimo numero di capitalisti, ai quali riesce sempre facile l'intendersi se non apertamente, almeno in modo segreto, gl'incanti, lungi dal tutelare gl'interessi pubblici, tornano ad assoluto vantaggio dei contraenti coi quali in definitiva il Governo è ridotto a trattare.
      Se dietro queste spiegazioni la commissione non ravvisò opportuno di fare del sistema dell'asta pubblica una condizione assoluta dell'alienazione delle nuove rendite, essa credette dovere manifestare al ministro richiedersi dal voto quasi unanime della Camera che i capitalisti del paese fossero chiamati a partecipare il più largamente possibile al nuovo prestito, e che il loro concorso fosse combinato in modo che gli abitanti delle provincie, anche le più lontane, avessero a godere delle medesime facilità ed eguali favori degli abitanti delle città di Torino e di Genova.
      A ciò rispondeva il ministro desiderare quanto la commissione, quanto la Camera il favorire gl'interessi dei capitalisti nazionali; essere quindi determinato a fare quanto stava in lui ond'essi fossero abilitati a concorrere nell'operazione finanziaria che egli chiedeva l'autorizzazione di fare. Tuttavia non poter assumere a questo riguardo un assoluto impegno, poiché potevano presentarsi tali circostanze in cui l'intervento dei detti capitalisti fosse incompatibile con gli interessi del Tesoro, a confronto dei quali doveva cedere ogni altra considerazione.
      Aggiungeva poi il ministro che nel caso, a suo credere probabilissimo, in cui gli sarebbe dato di accordare piena soddisfazione al voto della Camera, egli avrebbe concertato le sue disposizioni in modo da porre i capitalisti delle provincie in una condizione assolutamente identica a quella dei capitalisti delle primarie città dello Stato.
      La commissione, nel prendere atto di questa solenne dichiarazione, che il ministro certamente non avrà difficoltà a ripetere al cospetto della Camera, non ha creduto necessario di maggiormente vincolarlo con apposita disposizione legislativa onde evitare il non probabile, ma possibile pericolo di costringere il ministro, se imprevedute combinazioni si presentassero, a posporre gl'interessi del Tesoro a quello dei privati capitalisti.
      Quantunque la commissione, come già accennammo, siasi astenuta dallo scendere al particolare esame dell'impiego che ricevere dovranno le somme che il prestito in discorso produrrà, essa ha creduto suo debito il richiamare l'attenzione del ministro sopra due questioni, le quali, interessando altamente il credito pubblico, possono esercitare una non lieve influenza sull'operazione finanziaria che si sta per tentare, cioè sul pagamento dei buoni del Tesoro e sull'estinzione dei vaglia provenienti dai due prestiti volontari del 23 marzo e 1° agosto 1848.
      Su questi due punti il ministro diede le più appaganti risposte, coll'assicurare la commissione che i buoni del Tesoro sarebbero esattamente pagati a mano a mano che essi sarebbero giunti in iscadenza, e ciò a cominciare dal venturo mese di febbraio; e che i primi fondi da ricavarsi dal nuovo imprestito sarebbero impiegati ad estinguere gli accennati vaglia cogl'interessi maturati all'epoca della loro estinzione.
      Dopo le spiegazioni che ho avuto l'onore di riferivi, non rimaneva più al ministro che un sol dubbio a schiarire onde porre la commissione in grado di deliberare. Questo dubbio nasceva dal timore che il prodotto del prossimo prestito non fosse bastevole per rimandare ad epoca relativamente lontana la necessità di provvedere con mezzi straordinari agli ulteriori bisogni del Tesoro, giacché in tal caso la commissione avrebbe riputato miglior consiglio l'accrescere l'ammontare della rendita da crearsi in ora, dal dover fare nel decorso dell'anno una nuova emissione di rendite.
      Ma i dati comunicati dal ministro hanno rassicurata la commissione e l'hanno resa convinta che, salvo straordinarie e non previste circostanze, il Tesoro potrebbe per molti mesi, e forse per un'intera annata, far fronte ai suoi impegni senza il sussidio di un nuovo imprestito, e ciò specialmente ove il Parlamento accogliesse favorevolmente i piani finanzieri del ministro.
      Mercé quest'ultima spiegazione, la vostra commissione essendosi riputata bastantemente illuminata intorno al progetto di legge commesso al suo esame, deliberò di consigliarvene l'approvazione. Essa però, senza introdurre modificazione di sorta nell'articolo che costituisce la proposta del Governo, ha creduto dovere aggiungere una disposizione addizionale, la quale fu probabilmente omessa per mera dimenticanza, diretta, in conformità dei precedenti del Parlamento, a prescrivere al ministro delle Finanze l'obbligo di rendere ragione del suo operato quanto più presto gli sarà possibile.


Progetto di legge
Art.1 - È conceduta al Governo la facoltà di aumentare di quattro milioni di lire l'emissione della rendita di creazione del 12 e 16 giugno 1849 e di operarne l'alienazione a quelle epoche ed a quelle condizioni che saranno ravvisate più convenienti nell'interesse delle finanze dello Stato.
Art.2 (aggiunto dalla Commissione) - Compiuta l'operazione, il ministro delle Finanze ne renderà speciale conto al Parlamento.

[Cavour, Camillo Benso di] Risorgimento, Anno III, n° 638, 21 Gennaio 1850
divisore
Toponimi citati:
Austria, Torino, Genova.

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