LUG
13
1848

Relazione sui provvedimenti per la tutela della pubblica quiete


      Il progetto di legge del deputato Gioia, sul quale ho ricevuto l'incarico di riferire a nome della commissione a cui ne fu affidato dagli uffici il preventivo esame, si compone di tre articoli: i due primi intesi a definire ed a reprimere certi fatti colpevoli, alla repressione dei quali, a parere dell'autore della proposizione, non provvedono abbastanza le vigenti leggi; ed un terzo che avrebbe per effetto di rivestire il Governo di una autorità discrezionaria e quasi illimitata per tutelare la pace pubblica, e isventare ed impedire le macchinazioni dei nemici dell'attuale ordine di cose.
      La vostra commissione, a prima giunta, fu unanime nel dichiarare non potersi adottare l'articolo terzo; perché, con le disposizioni in esso stabilite, si sarebbe dato al Governo un potere in certo modo dittatoriale, del tutto incompatibile con l'esercizio di quei diritti e di quelle libertà, che costituiscono il maggior pregio delle nuove nostre istituzioni.
      Ed in vero, sarebbe cosa altrettanto strana quanto deplorabile di vedere la Lombardia stipulare formalmente l'inviolabile mantenimento delle più larghe libertà che sia dato ad uno Stato di godere, mentre da noi si sospenderebbero in certo modo tutte le garanzie costituzionali.
      Certamente la condizione delle antiche provincie dello Stato non giustifica questi particolari provvedimenti, questi straordinari rigori. Non negheremo l'esistenza delle mene austro-gesuitiche, ma diremo essere queste assai più da temersi nella Lombardia che nel Piemonte, e quindi non essere né giusto né politico l'adottare per queste contrade, relativamente tranquille, misure eccezionali in quelle non riputate necessarie.
      Queste considerazioni essendo state dal relatore, per volere della commissione, comunicate all'egregio deputato Gioia, questi le accolse favorevolmente, e consentì ad unirsi ad essa per dichiarare alla Camera non essere necessario di investire il Governo di straordinari poteri, ma doversi bensì eccitare il Ministero ad adoperare con maggior vigore, con maggior energia, con maggior sollecitudine quelli che gli sono dalla legge conferti.
      Esaminando quindi i due primi articoli del progetto dell'onorevole deputato Gioia, la commissione credette che i fatti in essi contemplati fossero già tutti annoverati fra i reati dal codice penale sardo, come dal codice parmense.
      Infatti, il primo articolo è diretto a punire i fatti, i detti, le grida sediziose; ma a ciò pare abbastanza provveduto cogli articoli 199, 200 e 202 del nostro codice penale. Simili provvedimenti si rinvengono negli articoli 126 e 128 del codice parmense tuttora in vigore nei Ducati.
      L'articolo secondo stabilisce una punizione contro i fautori dei sovra indicati reati. Ma contro questi provveggono gli articoli del nostro codice relativi ai complici, la di cui severità fu oggetto costante di biasimo per parte di tutti gli uomini illuminati.
      Il solo dubbio che nacque nello spirito della commissione si fu se le grida sediziose potevano essere contemplate come comprese nei citati articoli. Ma essa tosto riconobbe che le grida atte a turbare la pace pubblica non possono considerarsi come discorsi; sono certamente fatti sediziosi che la legge punisce con pene abbastanza severe.
      Dietro a queste considerazioni la commissione all'unanimità mi ha incaricato di proporvi di non adottare la proposta legge.
      Ma essendo stata pur essa colpita dalla gravità dei casi stati rivelati a questa tribuna, essa ricercò se non fosse opportuno di adottare qualche speciale provvedimento per prevenire i denunziati discorsi, e sventare le trame dei nemici delle nostre libere istituzioni.
      Due membri della commissione opinavano doversi proporre alla Camera, come mezzo opportuno di raggiungere il desiderato scopo, l'immediato rinnovamento dell'intera amministrazione comunale dello Stato col fare eleggere dal voto universale nuovi sindaci e nuovi consiglieri a vece di quelli attualmente in carica.
      La maggioranza della Commissione, senza disconoscere quanto sarebbe utile il riformare l'amministrazione comunale, non ha giudicato che una sì grave determinazione potesse venire discussa in modo incidentale come semplice emendamento di una legge penale. Quindi, senza entrare nel merito della proposizione dei membri della minorità, gl'inviterà a presentarla direttamente alla Camera, seguendo le norme dal regolamento prescritte.
      D'altronde la proposizione fatta ieri dall'onorevole deputato di Casale corrisponde in gran parte al pensiero dei membri della minorità della commissione, le somministra un mezzo opportuno per promuovere la riforma delle amministrazioni comunali, di cui la maggioranza non contrastava loro la necessità, ma solo insisteva onde si procedesse ad essa con maturo esame.
      Tuttavia, se la commissione non ha creduto dovere proporre alla Camera nessuna nuova disposizione penale, o straordinario provvedimento, essa non riempirebbe che imperfettamente la missione affidatale dalla quasi unanimità degli uffici s'ella non dichiarasse altamente che il miglior rimedio contro i disordini che travagliano lo Stato non consiste in nuove leggi, in nuovi mezzi repressivi, ma bensì nella ferma, intelligente, costante applicazione delle leggi esistenti, nell'uso savio ma energico dei mezzi di cui dispone il potere.
      Non basta al buon governo dello Stato che i pubblici agenti dispongano di un cospicuo arsenale di disposizioni repressive; conviene altresì ch'essi sieno rivestiti di quella forza morale, che in questi liberi tempi è indispensabile per far rispettare le leggi.
      Quindi la commissione crede dovere, come organo degli uffici della Camera, dirigere al Gabinetto un preciso eccitamento che valga tanto pei ministri attuali, quanto per quelli che potrebbero venir chiamati a succedere loro, ond'essi pensino a delegare gli stessi poteri, che gli sono affidati, solo a persone note per non dubbia devozione alla causa dell'italiana libertà, per fermezza di carattere per capacità amministrativa.
      Sia in ogni ramo del pubblico servizio il potere confidato ad uomini liberali, operosi, decisi; siano riformate le istituzioni che ricordano uno stato di cose irremissibilmente distrutto, come quello dei governatori lasciati capi della polizia; ed in allora si riconoscerà che gli uomini mancavano alle leggi, non già le leggi agli uomini del Governo.
      Terminerò quindi col proporvi la non ammessione della proposta dell'onorevole deputato Gioia.

[Cavour, Camillo Benso di] Risorgimento, Anno I, n° 168, 13 Luglio 1848
divisore
Nomi citati:
Gioia.
Toponimi citati:
Lombardia, Piemonte.

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