GIU
26
1848

L'unione della Lombardia al Regno sardo e la Costituente


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      La Camera dei deputati, quando le fu presentata la legge d'unione colla Lombardia, aveva a scegliere fra due sistemi. Poteva adottarla come si dice, per entusiasmo, sanzionandola con un voto di acclamazione, quale era proposta dal Ministero; oppure, attenendosi alle norme dal suo regolamento prescritte, sottoporla a maturo esame, a ponderate meditazioni, alfine di toglier via i difetti che in essa potessero rinvenirsi, e di renderla, per quanto è possibile, perfetta, onde il suo merito intrinseco corrispondesse alla capitale importanza dell'altissimo atto ch'essa è destinata a sanzionare.
      Il primo sistema sarebbe stato senza dubbio da anteporre, se alla legge non fossero state fatte se non obbiezioni di mediocre rilievo. Allora, dividendo pienamente l'opinione della commissione della Camera avremmo fatto plauso al suo relatore, il deputato Rattazzi, quando chiedeva la sua immediata ed unanime approvazione.
      Per mala sorte, il modo, col quale la legge venne compilata, non era tale da giustificare un voto di confidenza. Sia volontario errore di alcuno, sia per effetto di una concepibile precipitazione per parte del Ministero, essa presentava a primo aspetto tante lacune, sì gravi inconvenienti, che l'adottarla senza emendazioni sarebbe stato concedere la sanzione della Camera ad una disposizione legislativa, dalla quale potevano nascere le più serie difficoltà, le più funeste conseguenze.
      Questa straordinaria imperfezione della legge venne presto riconosciuta dalla commissione e dal Ministero. Dalla commissione, che nell'esaminarla s'accorse di tali lacune, da costringerla a proporre vari emendamenti, uno dei quali ha per iscopo niente meno che di costituire per le provincie unite un potere legislativo, che possa provvedere ai casi urgenti fino alla attuazione della futura Costituzione. Dal Ministero, il quale s'accorse di non avere definito il mandato dell'Assemblea costituente, onde la sua legge poteva essere interpretata in modo da sconvolgere l'intero edifizio sociale, e disordinare pienamente l'azione amministrativa del Governo, lo stesso potere esecutivo.
      Riconosciuto il commesso errore, il Ministero, con una lealtà che lo onora, cercò di ripararlo con un'aggiunta alla sua legge, ch'egli consegnò alla commissione della Camera. Questa, da quanto pare, non l'accolse con favore, anzi vi si dimostrò assolutamente contraria, e riputando forse pericoloso il farla oggetto di pubblica discussione, tentò sottrarla alla cognizione del Parlamento.
      Quindi, invece di riferire la proposta legge colle proprie emendazioni e con quelle del Ministero, essa pensò bene di mettere in campo una questione incidente, richiedendo la Camera d'invitare il Ministero a comunicarle tutti i documenti relativi all'unione lombarda.
      Questo partito della commissione destò nella Camera e nel pubblico non lieve stupore. Dopo avere dimostrato una sì legittima sollecitudine nell'affrettare l'adozione della legge, perché cercare ora un mezzo termine per differirla? La domanda della comunicazione dei protocolli diplomatici non ha evidentemente altro scopo che sospendere la discussione per alcuni giorni. Come mai, in fatti, supporre che i nostri ministri, quello degli Affari Esteri in ispecie, i quali ci hanno avvezzi fin d'ora a tutt'altro che ad una soverchia discrezione, i quali ci hanno date ripetute prove di un giovanile candore, affatto contrario ad ogni diplomatico raggiro, abbiano negato alla commissione alcun documento che valesse ad illuminare le sue deliberazioni? Ciò non è probabile. D'altronde, non possiamo capire quali possano essere questi protocolli, queste carte cui la commissione vorrebbe attribuire un sì gran peso. Ci pare che alla discussione della legge il solo atto necessario a conoscere, è il gran voto del popolo lombardo, il quale non può essere da nessuno, né dal Governo provvisorio di Milano, meno ancora da' suoi agenti, interpretato o modificato.
      Per ciò che riguarda la Lombardia, un solo punto della legge è da esaminare. È dessa o non è conforme al voto chiaro ed esplicito dei lombardi? Se questo punto è risolto affermativamente, ogni documento diplomatico è soverchio; la Camera può decidere senza timore delle difficoltà che potrebbe far nascere il suo voto; giacché, lo ripetiamo, il Governo provvisorio di Milano, Governo altamente rispettabile ma semplice Governo di fatto, non può aggiungere né condizioni, né riserve al patto d'unione, tranne quelle dal popolo sanzionate.
      Questi argomenti sono di tanta evidenza, ch'egli è forza riconoscere essere stata la domanda della commissione nella seduta di venerdì, immaginata col solo scopo di sospendere la discussione dell'emendamento ministeriale, affinché, nuove considerazioni sorvenendo, venisse, prima di essere fatto pubblico, modificato o ritirato.
      Per buona sorte, questa evoluzione strategica non sortì il suo effetto. La maggiorità della Camera, ad onta dell'opposizione disperata della commissione e dei numerosi suoi aderenti, insistette onde, prima di dar principio ad una qualunque discussione, le fosse fatta comunicazione della proposizione ministeriale quale era stata emendata.
      Quest'emendamento, per cui si mena tanto rumore, può dirsi una spiegazione, anziché una modificazione alla proposta legge; giacché si può logicamente sostenere che quanto esso prescrive si trovava già implicitamente sottinteso nel testo primitivo. Infatti esso, ha per solo scopo di dichiarare: prima essere la missione dell'Assemblea costituente ristretta alla formazione del nuovo Statuto, che diventerà legge costitutiva del regno dell'Alta Italia; e quindi, qual necessaria conseguenza, che questa Assemblea non potrà ingerirsi negli atti del potere esecutivo ed amministrativo, fra i quali devesi annoverare certamente ogni determinazione relativa alla sede del Governo.
      Ora questa limitazione è una conseguenza necessaria dei principi che in tutti gli Stati non in rivoluzione servono di fondamento e di regola all'azione ed al mandato delle Assemblee costituenti. Epperciò, lo ripetiamo, l'emendazione del ministro Ricci non modifica in nessuna parte essenziale la sua prima proposizione, non contraddice in nessun punto il voto dei lombardi.
      Ma, lasciata la questione secondaria di sapere se l'emendamento emerga o no dal testo stesso della legge, esaminiamone il valore intrinseco.
      É evidente ch'esso ha il merito immenso di consacrare il salutare principio, che prescrive doversi circoscrivere il mandato di un'Assemblea costituente all'esercizio del potere legislativo. Guai a noi, se questo principio fosse violato, se l'Assemblea, riconosciuta quasi onnipotente per la formazione delle nuove leggi costituzionali, potesse ancora invadere il terreno occupato dal potere esecutivo ed amministrativo.
      Il Governo, privo de' mezzi legali per resistere alle sue usurpazioni, cadrebbe tosto innanzi alla sua prepotente volontà, e ne risulterebbe una vera dittatura, forse, perché esercitata da un'Assemblea, più pericolosa appunto e più da temersi, che se fosse affidata ad un sol uomo.
      Il sostenere possibile l'esistenza di un potere indipendente e di un'Assemblea costituente con un mandato illimitato, è il dare non dubbia prova o, di una grande ignoranza politica e storica, o di assoluta malafede.
      Se fosse impossibile il restringere questo mandato dell'Assemblea, come la commissione lo assevera, allora, per procedere logicamente, per iscegliere fra gl'inevitabili inconvenienti il men pericoloso, sarebbe prudente ed opportuno il sospendere, pel periodo di tempo in cui ella sarà radunata, l'azione del Governo regolare, per affidare il potere ad un Governo provvisorio che da essa emanasse direttamente.
      Questi principi da noi proclamati sono strettamente conformi alle regole adottate dai popoli i più liberi, i più democratici dei due emisferi. Non vi è uno solo degli Stati che costituiscono la confederazione dell'America settentrionale, la cui costituzione non preveda il caso della riforma della legge organica, mercé un'Assemblea costituente; ma in tutti il mandato di queste straordinarie assemblee è rigorosamente definito, in tutti è ristretto all'esercizio, del potere legislativo.
      Parimenti il progetto di Costituzione testé presentato all'Assemblea francese, che può dirsi il più ardito esperimento democratico che siasi sin ora tentato nel mondo, fissando le norme da seguirsi quando la nazione intenda di modificare la costituzione, dichiara solennemente che l'Assemblea riunita a questo scopo "ne devra s'occuper que de la révision pour la quelle elle aura été convoquée" (art. 136).
      Sarebbe forse la commissione della Camera più diffidente verso il potere esecutivo, dei repubblicani d'America o di Francia? Pretenderebbe ella che, per timore di variare la redazione di un articolo inteso coi delegati del Governo di Milano, si debba correre il rischio di veder violato il salutare principio della separazione dei poteri, principio rispettato, dalle Costituzioni americane le più democratiche, consacrato nel già indicato progetto francese come la prémière condition d'un gouvernement libre (art. 14)?
      Se ciò fosse, noi non esiteremmo a dichiarare che l'immensa maggioranza non solo dei piemontesi, ma altresì dei lombardi è animata da ben altri sentimenti. Essi desiderano di veder sorgere sulle salde basi di larghissime libertà una monarchia costituzionale fortemente costituita; ma essi rifuggono all'idea di vedere innalzarsi in mezzo a noi un Governo rivoluzionario. Tutti desiderano e vogliono una vera Assemblea costituente, nessuno è disposto a piegare il capo sotto il ferreo giogo di una nuova Convenzione.
      Questi argomenti ci paiono talmente evidenti, che non disperiamo vedere la commissione ed i suoi aderenti accostarsi all'emendamento ministeriale. Non possiamo credere che vi sieno nella Camera molti deputati, che dopo avere seriamente ponderate le conseguenze possibili della non limitazione del mandato della Costituente, stian fermi nel volere l'adozione pura e semplice della legge nella sua forma primiera. Forse alcuni troveranno la redazione del Ministero troppo assoluta, troppo aspra, quasi ingiuriosa per la futura Assemblea. Senza dividere una tale opinione, noi invitiamo i deputati, che la professano, a proporre alla Camera una redazione più conciliatrice; ed esorteremo la maggioranza, per amore della pace e dell'unione, ad accettarla. Ben inteso però, che non vi possa nascer dubbio sulla natura del mandato che la legge conferirà alla Costituente.
      Decisa la questione del mandato della Costituente, quella della capitale vien dietro quale necessaria conseguenza. Se l'Assemblea non può ingerirsi nel governo del paese, non potrà mutare la sede del potere esecutivo.
      D'altronde, quand'anche la legge non l'ordinasse, la traslocazione della macchina governativa, racchiusa nella capitale, non può essere tentata sin dopo il ristabilimento della pace, sin dopo l'attivazione della nuova Costituzione. Fu presso di noi conservato il sistema di centralizzazione amministrativa avuto per legato dall'impero napoleonico; questo verrà riformato, lo speriamo; ma finché è in vigore, il cambiare la sede dei ministeri è impresa da incutere spavento ai più audaci, è impresa che non può essere condotta a termine senza che gli affari rimangano incagliati, arenati per più mesi. Siamo certi che i più caldi fautori di Milano consentiranno pienamente con noi su questo punto, e ch'essi riconosceranno nell'intimo della loro coscienza, non essere la Costituente, sia a ragion di luogo, sia a ragion di tempo, campo opportuno per trattare la questione della capitale.
      Se il Ministero e la maggiorità insistono per mantenere questa questione intatta sino alla riunione del primo Parlamento italiano, non è già ch'essi siano mossi da grette idee municipali, animati da egoistici sentimenti; ma perché ritengono essere la dichiarazione da inserirsi nella legge, conforme alle più incontestabili massime politiche, ai più sicuri principi della scienza costituzionale, e non pregiudicare in nulla la definitiva soluzione di questa gravissima questione.
      Speriamo adunque che l'emendamento ministeriale, dopo una solenne e completa discussione, verrà accolto dalla maggiorità della Camera con quelle sole modificazioni, che, senza alterarne lo spirito, potranno renderlo accetto alla minorità ed ai deputati lombardi.
      C. Cavour

Cavour, Camillo Benso di Risorgimento, Anno I, n° 153, 26 Giugno 1848
divisore
Nomi citati:
Rattazzi, Ricci.
Toponimi citati:
Lombardia, Milano, Francia, America.

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