FEB
23
1848

Legge elettorale - 4. L'elettorato attivo


      La parte la più difficile, e nello stesso tempo la più essenziale di una legge elettorale, si è quella che ha per iscopo di definire le condizioni che debbono regolare l'esercizio dei diritti politici, di determinare cioè quali persone debbano concorrere all'elezione della Camera dei deputati.
      Le fazioni estreme sciolgono quest'arduo problema in modo semplicissimo, proponendo di conferire a tutti i cittadini indistintamente la facoltà di votare, cioè collo stabilire il voto universale.
      Questo sistema, applicabile in una repubblica già educata da secoli alla libertà, è incompatibile nelle attuali condizioni della società europea, e col sistema monarchico costituzionale; ed è verità non contrastata che dai legittimisti francesi, i quali nutrono la fallace o colpevole speranza di far trionfare nuovamente le loro dottrine politiche, spingendo all'estremo i principi dei loro avversari.
      Ma, eccettuati i legittimisti sinceri o travestiti, nessuno in Europa, che non sia schietto repubblicano, si dichiara in favore del voto universale. Questo sistema è rigettato pienamente da tutti i radicali inglesi, i quali, benché quanto altri amici del popolo e delle libere istituzioni, sono uomini di senno e di retto giudizio. I capi dei radicali nel Parlamento inglese, Cobden, Bowring ed altri, chieggono bensì qualche miglioramento nel sistema elettorale, insistono onde al voto aperto si sostituisca nelle elezioni il voto segreto, ma essi si oppongono al pari dei whigs e dei torys alle pretese dei cartisti, i quali tentano di dar per base al trono della regina della Gran Bretagna le istituzioni repubblicane americane.
      Rigettata la pericolosa e funesta soluzione del voto universale, il problema che una legge elettorale deve sciogliere si è quello di determinare quali sieno i cittadini che si possono presumere riunire condizioni sufficienti per concorrere utilmente alla scelta dei deputati del popolo.
      Noi siamo, il ripetiamo, decisamente opposti a quella fallace dottrina, conseguenza di uno dei più pericolosi sofismi dei tempi odierni, che proclama il diritto di partecipare al governo della società, diritto di natura. Ma nello stesso tempo dichiariamo riconoscere che l'estensione dei diritti elettorali è per se stessa un bene di non poco momento, indipendentemente dall'azione che esercita sulla scelta dei deputati. Così, se fossimo certi di ottenere egualmente una Camera composta delle persone le più atte al governo del paese, con un sistema che producesse 20.000 elettori, o con un altro che ne producesse 50.000, noi giudicheremmo quest'ultimo sistema di gran lunga il migliore dei due.
      Le funzioni elettorali costituiscono una specie di magistratura temporanea, che onora ai loro propri occhi coloro che ne sono investiti, e svolge nei loro animi quel sentimento di dignità personale che è una delle basi essenziali delle società rette da giusto principio di libertà.
      E si può aggiungere in favore dell'estensione del numero degli elettori, che quanto più numerosi sono i cittadini capaci di concorrere alle elezioni, tanto più cresce l'autorità morale del mandato dei deputati, e si aumenta il potere reale di cui sono investiti per resistere agli abusi dell'autorità, come agli eccessi popolari.
      Ammesso questo principio, ne dedurremo, qual rigorosa conseguenza, che in un buon sistema di governo rappresentativo debbonsi conferire i diritti elettorali a tutti coloro che si possono ragionevolmente presumere riunire sufficienti condizioni per esercitarli rettamente senza pericolo per la società.
      Or queste condizioni, o guarentigie che si voglian dire, noi le riduciamo a tre:
      1°. Indipendenza, cioè guarentigia contro le attrattive di una troppo facile seduzione, per parte o delle fazioni o del governo.
      2°. Intelligenza, ossia cognizioni sufficienti per portare un giudizio sulle opinioni ed il carattere dei candidati.
      3°. Interesse al mantenimento dell'ordine sociale.
      A queste condizioni soddisfanno, nel più dei casi, coloro i quali posseggono un capitale reale o mezzi intellettuali che a questo possano corrispondere; questi adunque si possono considerare come dotati di bastanti indipendenze, cognizioni ed istinto di legalità conservatrice, perché loro si debba affidare l'esercizio dei diritti elettorali.
      Ora la difficoltà si ristringe nel determinare qual sia l'ammontare del capitale, da cui si deve far dipendere l'esercizio dei diritti elettorali, e quali sono i mezzi di riconoscerne il possesso nei cittadini da annoverarsi fra gli elettori.
      Gl'inglesi hanno creduto non esservi miglior criterio per sciogliere questa doppia questione, che il valore della casa da ciascheduno occupata; epperciò riconoscono come elettori tutti coloro che occupano una casa che indica una condizione agiata, fissandone il valore locativo a dieci lire sterline annue, ossia circa 257 lire.
      Questo sistema, ove la sua applicazione non incontri difficoltà gravi, pare debba preferirsi a quello che fa dipendere dal censo o dalla capacità l'esercizio dei diritti politici. Esso infatti li estende a tutte le classi che sono in possesso di un capitale bastante a costituire una certa indipendenza, o che esercitano un'industria od una professione di qualche importanza.
      Ed è poi specialmente favorevole alle classi industriali, ed in ciò sta il massimo suo pregio, giacché crediamo l'artiere od il negoziante, che occupano locali di considerazione, avere titoli eguali, se non forse maggiori, all'elettorato, del piccolo proprietario, le di cui entrate sono non di rado quasi ridotte al nulla dagl'interessi dei debiti che gravitano sul fondo che gli conferisce la qualità di elettore.
      Ma sgraziatamente questo sistema di così facile applicazione in Inghilterra, incontrerebbe da noi ostacoli quasi insuperabili. In quel paese ogni famiglia di condizione agiata occupa una casa intera; ed ogni famiglia si compone per lo più di pochi individui, i figli usando separarsi dai loro genitori allorquando prendono moglie. Perciò dal palazzo al tugurio quasi tutte le abitazioni non contengono che una sola famiglia. Queste abitudini rendono il sistema elettorale, fondato sul valore delle case abitate, logico, semplice e di facile esecuzione.
      Noi, al contrario, abbiamo vaste case, divise in infinità di appartamenti, che raccolgono un gran numero di famiglie composte di più individui; sarebbe quindi difficile, per non dire impossibile, il fondare sul valor delle abitazioni un sistema elettorale.
      Abbandonato il sistema inglese, e non esistendovi da noi una tassa sui redditi e sui capitali, non rimane altro mezzo per istabilire i diritti elettorali sul possedimento di un capitale, che di avere ricorso alle indicazioni che somministra il censo, e certe qualità e distinzioni conferite dalle società come segno di una acquistata capacità.
      Il censo ci somministrerebbe un'esatta misura per i capitali immobiliari, se fosse stabilito in modo uniforme, cioè se fosse in ragione costante col reddito e delle terre e delle case colpite dalle tasse dirette.
      Ma, pur troppo, da noi quest'uniformità è ben lungi dall'esistere; che anzi la ragione del censo offre le più singolari anomalie. Il censo si fonda in gran parte sopra un cadastro più che secolare, ed è per molti fondi ancora regolato dalle dichiarazioni volontarie, e dagli estimi arbitrari fatti in tempi di rivoluzione. Da ciò ne conseguono eccessive discrepanze nell'ammontare del tributo regio. Queste, men notevoli in Piemonte, in alcune provincie della Savoia e della Liguria sono tali da parere incredibili; hannovi, in Savoia in ispecie, certi fondi che non pagano la centesima parte del reddito netto, mentre altri fondi, in località poco discoste, pagano il decimo e forse più.
      Quantunque queste anomalie esistano in una medesima provincia, tuttavia sono maggiormente osservabili paragonando fra di loro le varie provincie dello Stato. Si può, per esempio, asseverare che, fatta una media, il Piemonte è tassato in ragione doppia della Savoia e di molte parti della Liguria. Si potrebbe quindi adottare in ciascheduna provincia, pel censo elettorale, un limite diverso, determinato dietro la base media sulla quale è stanziato il tributo regio. E sarebbe forza avere ricorso a un tale sistema (che è in vigore nel Belgio), come ad un estremo rimedio, se lo stato attuale del censimento fosse destinato a durare eternamente, se non vi fosse mezzo di migliorarlo ricostituendolo sopra principi normali.
      Ma è evidente che un tal fine si può facilmente raggiungere con un nuovo cadastro: questo ci venne annunziato e promesso da molti anni, e per ottenerlo abbiamo fatto gravi sacrifizi, benché finora, non sappiamo se per colpa dei ministri o per una deplorabile fatalità, questo non sia ancora che un desiderio. Ma non potrà, speriamo, ritardarsi più a lungo la sua formazione, o per determinazione volontaria del Governo, o per secondare i giusti desideri delle Camere.
      Un nuovo cadastro è necessario, non solo in virtù dei principi d'equità e di giustizia che debbono informare le società moderne, ma altresì nell'interesse ben inteso delle Finanze, che trarrebbero non poco utile da un censimento stabilito su basi ragionevoli e uniformi.
      Noi portiamo perciò ferma fiducia che il cadastro attuale sarà già, se non tutto, almeno in gran parte emendato prima che abbia termine la legislatura che sta per radunarsi, e che le anomalie le più enormi dell'attuale censimento non esisteranno più quando si dovrà procedere a nuove elezioni.
      Per riparare ad inconvenienti transitori, non conviene dunque scostarsi da quel grande e salutare principio dell'uniformità, che è la base delle società moderne; se il Belgio se ne scostò coll'adottare un censo variabile da provincia a provincia, e fra le diverse località della stessa provincia, questa discrepanza è più apparente che reale, giacché non vi è differenza naturale nel censo elettorale, se non che fra gli abitanti della città e quelli delle comuni rurali. E ciò perché i primi sono sottoposti a maggiori gravezze dei secondi. Da noi una tale disparità di trattamenti non esiste, ed inoltre la popolazione delle città è in massima parte (meno in Genova e Torino) composta di proprietari e di coltivatori delle circostanti campagne.
      Ritenuto pertanto il principio dell'uniformità del censo elettorale (per tutto il paese), si può riparare, in gran parte almeno, alle anomalie ch'esso produrrebbe se applicato rigorosamente, col fissare in ciascun collegio un numero determinato di elettori, che scelgonsi fra i più imposti, qualunque sia la quota del censo da essi pagato. Questo sistema, in vigore in Francia, può introdursi da noi in modo da ristabilire una bastevole armonia nel sistema elettorale da attivarsi immediatamente.
      Supponendo adottata la base di un collegio elettorale per ogni 25.000 anime circa, crediamo che il numero d'elettori non dovrebbe fissarsi per ciascheduno di essi al di sotto di 180.
      Stabilite queste basi generali, conviene ancora determinare l'ammontare del censo elettorale. Questa grave questione è fatta ancora più difficile dall'irregolarità del censimento. Giudicando però dallo stato delle cose in Piemonte, che solo conosciamo esattamente, crediamo che i diritti elettorali si potrebbero conferire a tutti coloro che pagano 100 lire di tributo prediale e provinciale.
      In Francia il censo elettorale è di lire 200, ma convien riflettere che questo censo è reputato troppo elevato da molte persone di opinione sana e moderata, e che d'altronde colà le contribuzioni dirette sono più gravi che in Piemonte, non andando qui soggetti alla tassa personale, alla tassa delle porte e finestre ed al dazio di patente. Onde si può asserire, che non corre gran differenza nel reddito di chi paga lire 100 da noi, e quello di chi ne paga 150, in Francia. Ora il limite di 150 sarà certamente adottato nelle riforme elettorali, alle quali pare finalmente abbia consentito persino il ministro Guizot.
      Il nostro censo si avvicina al censo belgico, fatto per quel paese un ragguaglio fra le città e le comuni rurali; epperciò pare che possa pur da noi adottarsi senza timore di largheggiare.
      Le basi da noi indicate farebbero una parte bastantemente ampia alla proprietà territoriale. Ma se la nostra legge si limitasse a conferire i diritti elettorali ai possidenti censitari, commetterebbe grave errore coll'escludere non solo le capacità, ma ancora quasi tutte le classi commercianti ed industriali.
      Queste in Francia, in virtù dell'imposta della patente, partecipano largamente ai diritti politici, ma da noi, non essendo sottoposti per ora a nessun dazio diretto, non verrebbero, in virtù delle sole norme attuali del censo, chiamati a far parte del corpo elettorale.
      Si dirà forse che quest'esclusione non sarà che momentanea, dovendosi di necessità, per sopperire ai bisogni dell'erario pubblico, sottoporre fra poco il commercio all'imposta di patente. Se questa potesse venire introdotta prima delle prossime elezioni, l'obbiezione rimarrebbe senza risposta; ma siccome una buona legge sulle patenti esige molte ricerche, maturi esami e lunghe discussioni, e siccome quando sarà promulgata, non potrà attivarsi se non dopo varie operazioni preparatorie che vogliono assai tempo, possiamo dire con ragione che i commercianti non concorreranno alle prossime elezioni in virtù della imposta di patente, salvo il caso in cui si avesse il funesto pensiero di rimandare l'apertura delle Camere al 1849. Cosa affatto improbabile ed assurda.
      L'escludere sì larga parte del commercio e dell'industria dal partecipare all'elezione della nostra prima Camera dei deputati, sarebbe un atto ingiusto e sommamente impolitico. Ingiusto, perché priverebbe dell'esercizio dei diritti elettorali una classe numerosa di persone che riempiono tutte le condizioni che si possono ragionevolmente esigere da un elettore; impolitico, perché in un governo costituzionale, dovendo la prossima legislatura trattare molte questioni commerciali ed economiche, ed in ispecie dello stabilimento d'un dazio di patente , e sommamente da desiderarsi che il commercio e l'industria sieno rappresentati nelle discussioni, cui queste questioni daranno origine.
      Per ovviare dunque a questi gravissimi inconvenienti, non vediamo altro mezzo che adottare per questa sola volta il sistema inglese, accordando cioè i diritti elettorali ai commercianti ed agli industriali, che per ragione del loro commercio od industria occupano un locale stimato ad un certo valore annuo. Questo valore locativo, a ragione dell'immensa differenza dei fitti che corre da città a città, dovrebbe essere fissato in modo proporzionale alla popolazione pei vari municipi. Si potrebbe quindi decidere che saranno elettori tutti quelli che occupano a ragione dei loro negozi o delle loro officine un locale stimato ad un fitto annuo, a Torino e Genova, di lire 600, e nelle altre città di una somma minore, che scemerebbe a ragione della popolazione sino a lire 200: limite che non converrebbe eccedere.
      In virtù dei principi sin qui stabiliti, i diritti elettorali sarebbero estesi a tutti coloro a cui si possono utilmente conferire a ragione dei capitali materiali di cui sono possessori. Rimane ora a vedere la parte che si dee fare ai capitali intellettuali, che più ancora dei primi meritano di essere presi in considerazione dal legislatore.
      Ma la causa dell'intelligenza non è contrastata in Italia. Le Costituzioni di Napoli e di Toscana hanno solennemente riconosciuti i suoi diritti; la Costituzione piemontese li proclamerà egualmente.
      Quando tratteremo la questione dell'eligibilità, scenderemo ai particolari su questo argomento di tanta importanza, cercando definire le condizioni di capacità necessarie per essere elettore od eligibile.
C. Cavour

Cavour, Camillo Benso di Risorgimento, Anno I, n° 49, 23 Febbraio 1848
divisore
Nomi citati:
Cobden, Bowring, Guizot.
Toponimi citati:
Gran Bretagna, Inghilterra, Piemonte, Savoia, Liguria, Belgio, Genova, Torino, Francia, Italia;Napoli, Toscana.

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