FEB
12
1848

Legge elettorale - 1. Diritto politico e diritto amministrativo


      Il nuovo nostro Statuto fondamentale ha stabilito le basi dell'elezione della Camera elettiva dietro principi analoghi a quelli in vigore nei paesi del continente europeo, che sono i nostri maggiori nella carriera delle libere istituzioni: l'elezione ad un sol grado, diretta, confidata ad elettori censitari.
      Noi non vogliamo prender ora ad esaminare i principi fondamentali dei vari sistemi elettorali, affine di porre in luce i particolari vantaggi di quello che venne sanzionato dalla sapienza del magnanimo nostro legislatore. Ma crediamo non inopportuno il discutere un'idea che ha in Italia un certo numero di fautori e che, prima che fosse cominciata per noi l'era costituzionale, andava acquistando ogni giorno maggior favore nell'opinione pubblica: l'idea, vogliam dire, di fondare sulle costituzioni municipali i nuovi ordini politici deliberativi.
      Il favore col quale quest'idea venne accolta vuolsi in gran parte attribuire, sia alle rimembranze sempre care all'Italia delle antiche sue libertà municipali, sia al desiderio di fuggire le imitazioni straniere, e di dare alle nostre istituzioni politiche una foggia veramente italiana.
      Il rispetto e l'amore per le tradizioni storiche, che costituiscono la gloria nazionale, sono certo sentimenti degni di somma lode; essi non debbono però esercitare tanta influenza da impedire il discernere le mutate condizioni dei tempi, i nuovi bisogni, le nuove necessità sociali, cui è forza provvedere con nuove e più perfette istituzioni.
      L'Europa dee in gran parte il moderno suo incivilimento alle tumultuose ma ammirabili repubbliche italiane dei tempi di mezzo, epoca, in cui l'indipendenza comunale era la sola vera guarentigia dei diritti del cittadino.
      Ma, col progredire della civiltà, coll'introdursi ed il perfezionarsi del sistema rappresentativo, il mantenimento dei diritti individuali poté conciliarsi coll'esistenza dei grandi imperi. In una parola i popoli hanno imparato a godere di tutte le libertà, ad esercitare tutti i diritti politici, senza essere costretti a ricorrere al pericoloso espediente di dividersi in una moltitudine di piccole associazioni politiche, le une dalle altre indipendenti.
      Dal giorno in cui il municipalismo, spinto all'estremo, non fu più una guarentigia indispensabile, divenne un'istituzione funesta. Basta a provare questa dolorosa verità l'esempio dell'Italia, che da esso dee in parte ripetere la lunga serie de' suoi patimenti.
      Le società moderne sentono tutte più o meno il bisogno di concentrare le loro forze, di stringere i nodi che legano le varie parti dello Stato. Non parleremo della Francia, dove lo spirito di centralizzazione è spinto forse all'estremo; ma non taceremo dell'Inghilterra, ove le libertà locali vengono da alcuni anni, per opera del partito riformatore che regge il potere, ristrette e coordinate a regolare e fortificar l'unione del Governo centrale.
      Perfino la Svizzera, quella terra classica dell'indipendenza cantonale, sente l'ognor crescente necessità di fortificare il potere che rappresenta l'intera nazione; ed è questa necessità, contro la quale ciecamente contrastavano i cantoni cattolici ed ultra-conservatori, che fu la vera cagione della guerra che loro mosse la maggioranza del paese, rappresentata dalla Dieta.
      Mentre in tal modo si opera, diremo quasi fatalmente, in tutte le nazioni libere, come mai l'Italia, che più d'ogni altra vuole ed ha bisogno di esser forte, potrebbe pensare a ridestare in nome delle antiche nostre rimembranze lo spirito di municipalismo, facendolo base delle costituzioni politiche! Noi crediamo perciò impossibile che si fatti argomenti storici abbiano un valore reale, o possano resistere ad un serio esame.
      Non merita maggior considerazione il desiderio accennato di non voler imitare le foggie straniere. Siamo lungi dal consigliare un'imitazione servile delle istituzioni degli altri popoli. Ogni nazione ha istinti, indole e tradizioni che le sono proprie, le quali rendono opportune ed utili alcune particolari istituzioni. Tuttavia le società moderne, in cui domina l'elemento cristiano, sono rette da principi quasi identici; onde puossi argomentare che gli ordinamenti politici che furono provati buoni in un paese, come la Francia ed il Belgio, possono venir adottati senza grave inconveniente in altri, che non sono ad essi inferiori dal lato dell'incivilimento, come crediamo nol sieno i popoli italiani.
      Gli esperimenti politici costano sempre molto, e non rado sono pericolosi. Onde, quand'anche si stimasse teoricamente preferibile un sistema di costituzione affatto nuovo, noi giudicheremmo miglior consiglio l'attenerci a forme già note e sanzionate dal tempo. E ciò tanto più, che i paesi costituzionali sono dotati d'irresistibili stromenti di progresso: la stampa e la libera discussione; mercé i quali non v'è abuso che possa a lungo sussistere, non vi è miglioramento che non possa effettuarsi.
      Combattuti così gli argomenti coi quali si cerca di dar favore al sistema che vorrebbe impiantare le istituzioni politiche nelle municipali, ne esamineremo il merito intrinseco, onde distruggere dalla radice, per quanto ci sarà possibile, un'idea da noi reputata cotanto contraria al bene del paese; la quale, se per gli Stati sardi non può più avere conseguenze funeste, potrebbe ancora esercitare nell'Italia centrale una deplorabile influenza.
      Come accennammo già, è verità non contrastata nei paesi più liberi, che i Consigli comunali non debbono costituire corpi politici indipendenti; epperciò essere necessario distinguere accuratamente i diritti dei municipi, che vogliono essere diritti amministrativi, dai diritti politici. Questa, lo ripetiamo, è una condizione indispensabile d'un savio ordinamento costituzionale, il quale dee tendere a conciliare la libertà dei popoli con un potere centrale forte ed unito.
      Ora col costituire l'elemento municipale base del sistema elettorale politico, si trasformano i Consigli comunali in corpi politici. Né vale il dire che le leggi vi si opporranno: giacché quando una causa permanente tende a rivestire un'istituzione di un carattere politico, è impossibile che questa non distrugga in poco tempo l'ostacolo fittizio delle prescrizioni legislative.
      Se i deputati debbono essere eletti dai Consigli comunali, questi si preoccuperanno più che di qualunque altra cosa delle elezioni politiche, e quindi di mantenere i deputati nella dipendenza loro. Si giungerebbe così in certo modo a stabilire il mandato imperativo, condannato, qual sistema pernicioso e funesto, da tutti i pubblicisti illuminati.
      Il voto imperativo è stato abolito in tutti i paesi dotati di mediocre senno costituzionale, tanto in Europa, quanto in America; ed oramai non esiste più se non nel seno della Dieta elvetica, donde il partito riformatore vuol pure, con somma ragione, bandirlo. Guardiamoci adunque, nel trasformare i Consigli comunali in corpi elettorali, dall'indebolire il potere governativo, togliendo ad un tempo forza e dignità al potere rappresentativo, ridotto a non più avere libero arbitrio.
      La nominazione dei deputati per mezzo dei Consigli municipali, contraria agli interessi generali dello Stato, non sarebbe meno dannosa ai veri interessi dei comuni. Le parti e le passioni politiche eserciterebbero una dannosa influenza sulla scelta dei loro magistrati, e nuocerebbero alla loro retta e regolare-amministrazione; e sarebbe quasi impossibile che in questo sistema le elezioni municipali non fossero interamente politiche; non uscissero da esse uomini devoti in tutto alle opinioni dominanti. Ora le qualità che si richieggono ad essere buon amministratore non sono le stesse che fanno popolare un uomo politico. Cosicché, se nella scelta dei magistrati non si bada che all'opinione, si potranno ottenere uomini di parte distintissimi, ma mediocri amministratori.
      Se la costituzione distingue i due sistemi elettorali, il popolo nelle elezioni municipali non basterà solo alle opinioni politiche dei candidati, quantunque abbiano queste ad esercitar sempre una certa influenza; ma il suo voto sarà pure determinato dal merito privato, dalle attitudini speciali e dalla considerazione personale degl'individui, sopra i quali la sua scelta può cadere.
      Questa considerazione è di tale momento, che la mentovata distinzione viene gelosamente mantenuta in quasi tutti i paesi costituzionali. In Francia, per esempio, non solo i membri dei Consigli municipali, ma pur quelli dei Consigli distrettuali e di dipartimento, sono eletti da collegi elettorali affatto distinti da quelli che nominano i deputati: segue da questa salutar separazione che lo stesso dipartimento che manda alla Camera un deputato di un'opinione politica, sceglie per amministratore un individuo di contraria opinione, ma di meriti maggiori. Così il dipartimento della Marna, uno dei più illuminati e dei più liberali della Francia, nominò ripetutamente a presidente del suo Consiglio generale il venerabile duca di Larochefoucauld, quantunque questi fosse rimasto fedele al partito carlista. Certo, se il Consiglio avesse avuto carattere politico, il buon duca non sarebbe stato probabilmente eletto, e non avrebbe continuato a rendersi utile al suo dipartimento, come fece sino alla morte.
      In Inghilterra, classica terra delle libertà comunali, il bill delle riforme tolse i diritti elettorali alle corporazioni municipali. E questo cambiamento fu uno dei più applauditi dai liberali, e dei più contrastati dai torys. Argomento per noi certissimo di sempre più credere che il sistema da noi combattuto non è meno contrario alla causa della libertà, che a quella dei governi forti. Onde si vedrebbe con sommo rammarico da ogni buon italiano la Toscana perseverare nella sua applicazione; come lo farebbe pur troppo temere l'ultimo motu-proprio del Granduca.
      Ma i nostri contradditori, abbandonata interamente l'idea di confondere i due sistemi elettorali, possono ristringersi a dire: il bello del loro sistema consistere in ciò, che all'elezione dei deputati concorrono tutti gli elettori municipali.
      Questo sistema trarrebbe seco le conseguenze più contraddittorie, più anormali.
      La nostra legge municipale, conforme in ciò alla legge francese, ha saviamente stabilito dovere le condizioni elettorali essere più o meno strette in ragione dell'importanza dei municipi da amministrare. Così, mentre nelle terre minori chiama ad elettori il cinque per cento dei censitari, ristringe questa proporzione all'uno per cento nelle città più cospicue. Donde consegue che nei villaggi men popolati e ricchi, gli alpestri a cagion d'esempio, il semplice manovale, proprietario di un meschino casolare sarà elettore; mentre nol sarà il possessore di una casa in un grosso borgo. Questo divario nelle condizioni elettorali, fondato e giusto se ristretto alle elezioni municipali, sarebbe illogico ed ingiusto se applicato alle elezioni politiche. Giacché i diritti politici non sarebbero compartiti in ragione della presupposta capacità, ma bensì, a condizione eguale, in ragione del luogo più o meno popolato in cui i diritti politici vengono esercitati.
      Un tale sistema è così assurdo, così contrario ad ogni buon principio di raziocinio che non potrebbe reggere alla più superficiale discussione. Quand'anche potesse attuarsi, sarebbe presto distrutto dagli sforzi riuniti di tutti coloro che si fanno dovere di rispettare i diritti del buon senso.
      Forse per riparare a questa incongruenza, alcuno dei partigiani del combattuto sistema vorrebbe proporre di prendere a base dell'elezione politica il punto estremo a cui scende l'elezione municipale, cioè, stabilire il censo politico sulla base dei comuni più piccoli dello,Stato. Senza fermarci a porre in luce l'assurdità di un sistema, che conferirebbe ad alcuni cittadini i diritti politici, per negar loro quindi i diritti municipali, ci limiteremo ad osservare, che esso condurrebbe per una via indiretta al voto universale, cotanto caro ai partiti estremi: ai carlisti della Gazette de France, come ai radicali dell'antico giornale La Tribune.
      Se tale fosse lo scopo reale di alcuni fra i fautori dell'ordinamento politico da noi combattuto, noi avremmo un nuovo e più forte motivo di dichiararlo funesto, un nuovo argomento per avvertire l'Italia centrale di abbandonare la funesta idea d'innalzare sull'ordinamento dei Consigli comunali una consulta deliberativa. Finalmente, ci sentiremmo compresi da una maggior gratitudine per l'alta sapienza del Re, che seppe preservarci dai pericoli che circondavano la nuova via nella quale metteva lo Stato, mercé di quel glorioso Statuto, oggetto ognor crescente del nostro rispetto e della nostra ammirazione.
C. Cavour

Cavour, Camillo Benso di Risorgimento, Anno I, n° 40, 12 Febbraio 1848
divisore
Nomi citati:
Larochefoucauld.
Toponimi citati:
Italia, Europa, Svizzera, Francia, Belgio, America, Marna, Inghilterra, Toscana.

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