LUG
18
1850

La Banca nazionale - 1. La circolazione


      Dallo specchio della situazione della Banca nazionale, che pubblichiamo nell'ultima facciata di questo foglio, appare che l'ammontare dei biglietti in circolazione ascendeva il giorno nove dell'andante mese a lire 43.711.250
      Cioè:

Mutuati al Governolire18.000.000
Emessi per effetto di operazioni bancarie »25.711.250
      La legge testé sancita dal Parlamento e promulgata il 9 del corrente, prescrivendo alla Banca di restringere, nello spazio di 3 mesi, la sua circolazione entro il limite di 40.000.000, ne consegue ch'essa deve prima del 9 ottobre ritirare per non più emetterli 3.711.250 di biglietti. A prima giunta una tale prescrizione pare dovere costringere la Banca a rallentare le sue operazioni col diminuire gradatamente le somme ch'essa pone settimanalmente a disposizione del commercio e del pubblico per essere impiegate in anticipazioni sopra depositi di fondi pubblici od allo sconto di cambiali. Ove ciò fosse, non potremmo a meno di riputare la legge del 9 luglio inconsiderata e funesta: giacché il restringere le operazioni del credito nel punto in cui lo Stato è costretto di ricorrere ad esso, quando il commercio e l'industria spinti da quello spirito intraprendente ed energico, figlio della libertà, tanto abbisognano del suo sussidio per sollevare le condizioni economiche del nostro paese all'altezza raggiunta dai popoli che ci precedettero nelle vie liberali, dovrebbe annoverarsi fra i maggiori errori finanziari in cui possano cadere legislatori inesperti. Ma esaminando la legge nel suo complesso, si vedrà ch'essa non merita sì gravi rimproveri; che anzi è degna d'encomi per avere, mentre il precipuo suo scopo era di ritornare ad una condizione normale il sistema monetario, col restringere dapprima la quantità della carta in giro, e col toglierle poscia ogni privilegio coattivo, provveduto in modo da non portare notevole incaglio a quelle operazioni della Banca, dirette a coadiuvare le transazioni commerciali.
      Infatti coll'art. 23 viene stabilito che ogni qual volta il Tesoro verserà nelle casse della Banca una somma a conto del prestito di 20.000.000 che le fu imposto colla legge del 7 settembre 1848, la circolazione totale dei biglietti dovrà essere ridotta della sola metà della somma incassata. Quindi, se il Governo avesse pagato la rata semestrale di 2 milioni, scaduta il 1° aprile, la circolazione imputabile alle operazioni ordinarie della Banca potrebbe, a norma della nuova legge, rimanere a 23 in vece di essere ridotta a 22 milioni, e s'egli pagherà a tempo debito la rata che sta per iscadere, prima ancora che la mora concessa alla Banca per eseguire le nuove prescrizioni che le sono imposte, sia trascorsa, essa potrà mantenere questa circolazione nel limite di 24 milioni.
      Da ciò appare, che ove il Tesoro non fallisca ai solenni impegni ch'esso ha contratti colla Banca, che ove le paghi, come è tenuto di farlo, 4 milioni prima del finire di settembre, la circolazione dei biglietti dipendente dalle operazioni private della Banca dovrà essere minore della circolazione attuale di solo 1.711.000 lire.
      Onde operare una tale riduzione, sarà forza diminuire di egual somma l'ammontare dei prestiti consentiti dalla Banca sotto forma d'anticipazioni e di sconti. Questi prestiti giungendo ora in complesso ad oltre 24 milioni, è una riduzione di poco più del 7 per cento. Questa certamente non è grave, e non potrebbe recare al commercio ed al pubblico seri incagli; tuttavia crediamo essere obbligo della Banca l'attenuarne notevolmente gli effetti.
Fra coloro che si rivolsero alla Banca per ottenere sussidi di danari, coll'adempiere alle prescrizioni del suo statuto, figura in prima linea il Tesoro dello Stato. Esso in fatti, oltre i 20 milioni ritirati dal prestito del 7 settembre 1848, ottenne somme ingenti a titolo d'anticipazioni mediante il deposito di cartelle del debito pubblico di proprietà della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, e dell'Economato.
      Queste anticipazioni a cui il ministro delle Finanze va debitore di essere uscito più d'una volta senza scapito pel credito dello Stato da circostanze spinosissime, dopo di avere raggiunto una cifra rilevante assai, sono in oggi ridotte a 1.700.000. Ora ci pare essere giunto il tempo in cui le Finanze abbiano a por termine a tale operazione d'indole alquanto anormale. Poiché il Parlamento ha determinato di condurre la Banca nazionale alle vere sue condizioni, togliendo ai suoi biglietti i privilegi di cui fu forza investirli quando quello stabilimento si trasformò in una specie di succursale del Tesoro, egli è evidente che ha inteso imporre ad un tempo al Governo l'obbligo di cessare dal valersi, con mezzi insoliti, d'una parte notevole delle risorse della Banca. Da ciò ne consegue che il ministro delle Finanze deve prima dell'epoca alla quale sarà posta in vigore la disposizione della legge del 9 luglio, che stabilisce un maximum alla circolazione dei biglietti, aderire alle instanti domande della Banca onde le siano restituite le somme tolte a prestito con deposito di cedole dello Stato. Se egli, come ne abbiamo la fiducia, adempie a questa precisa obbligazione, la Banca si troverà pienamente abilitata a eseguire puntualmente le prescrizioni della nuova legge, senza in nulla menomare le facilitazioni ch'essa tiene a disposizione del commercio e del pubblico. Infatti il pagamento di due rate semestrali di due milioni caduno del prestito de' venti milioni le somministra il mezzo di aumentare di due milioni la circolazione a cui danno luogo le sue operazioni ordinarie; e ritirando essa il fondo di 1.700.000 che il Governo tiene in imprestito sopra deposito di cedole, e che è compreso nella cifra totale delle anticipazioni, sarà in facoltà di accrescere d'altrettanto le somme da impiegarsi a benefizio del pubblico; e così in complesso potrà disporre in píú di 3.700.000 circa, somma che a un dipresso pareggia il valore dei biglietti che, allo stato presente delle cose, dovrebbero essere ritirati dalla circolazione, a norma del prescritto della citata legge del 9 luglio.
      Abbiamo creduto dovere entrare in tutti questi particolari, onde rassicurare coloro che dalla pubblicazione di detta legge hanno concepito il timore di vedere la Banca costretta a diminuire i suoi sconti o cessare le anticipazioni sopra fondi pubblici. Dai calcoli che abbiamo istituito, chiaro risulta che, se le intenzioni del Parlamento sono rispettate, se il ministro incaricato di far osservare alla Banca le prescrizioni che la legge le impone rispetto al pubblico, compie a suo riguardo alle obbligazioni che altre leggi sanciscono, potremo avviarci lungo il sentiero che deve ricondurre allo stato normale il nostro sistema monetario, senza scosse e senza crisi; ciò che tornerà ad onore del Parlamento, per avere emanata una legge prudente e ben combinata, ed al Ministero per averla mandata ad esecuzione con discernimento e lealtà.
      Ci rimarrebbe ancora ad esaminare le altre disposizioni della legge 9 luglio, relative al rimborso totale del prestito di 20 milioni, ed alla cessazione del corso coattivo de' biglietti; ma l'importanza dell'argomento ci consiglia di consacrarvi un apposito articolo.

[Cavour, Camillo Benso di] Risorgimento, Anno III, n° 789, 18 Luglio 1850
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