Il regolamento della Camera dei deputati
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Fra i primi lavori a cui dovranno dedicarsi le Camere, uno dei più urgenti, e dicasi pure dei più importanti, si è la formazione del loro regolamento; di quel complesso di norme cioè, che debbonsi seguire per la nomina degli ufficiali, per la polizia interna, pel modo di procedere, e l'ordine da seguirsi nelle discussioni e nelle deliberazioni.
Ognuno che sia famigliare, per pratica o, per istudi, con l'andamento delle assemblee deliberanti, può far fede della influenza immensa che un buono o cattivo regolamento esercita sui risultati legislativi. Da esso dipende quasi intieramente la celerità dei lavori, e, sino ad un certo punto, il merito stesso delle leggi. Per mala ventura, riuscire a farne uno scevro di gravi inconvenienti, è uno dei problemi i più difficili che s'incontrino nell'ordinamento, di un sistema parlamentare. La scienza e la pratica non sono ancora giunte a stabilire, per ciò che riflette la disciplina delle assemblee, norme non contrastate ed avute per buone da tutti gli uomini assennati e periti. Lungi da ciò, le opinioni le più discordi sono propugnate da autori del pari pregevoli, ed i sistemi, i più opposti si possono avvalorare cogli esempi di quanto si pratica da nazioni del pari colte, del pari esperte.
Quindi è forza riconoscere che i membri del Parlamento, cui sarà affidato l'incarico di preparare i regolamenti delle Camere, avranno a riempire una missione ardua e difficile. Noi non dubitiamo ch'essi la compiano nel modo il più lodevole, e giungano a compilare un lavoro meno imperfetto di quelli finora esperimentati. E ciò coll'isfuggire le soverchie lentezze, le infinite formalità, le rancide tradizioni, di cui abbondano i regolamenti inglesi, senza cadere nella confusione, nel mal ordine, nella poca dignità: cose che rendono, a parer nostro, i francesi i meno imitabili del mondo; e col togliere dall'esempio del Parlamento di Londra le inviolabili garanzie che circondano le minorità, il rispetto per le opinioni individuali, e l'arte di far concorrere ai lavori delle Camere tutti gli uomini distinti, ciascheduno nella sfera della sua specialità e nella proporzione de'suoi mezzi, e col cercar d'introdurre fra noi quelle forme chiare e precise, che distinguono i regolamenti francesi, da questo lato solo, insuperabili modelli.
Ma se abbiam. ferma speranza di veder le nostre Camere dotate di buone regole disciplinari, non crediamo potersi queste improvvisare. Il compilarle richiederà un tempo più o meno lungo, qualunque sieno lo zelo ed i lumi dei nostri deputati.
Mentre il regolamento si starà elaborando, che cosa farà la Camera? Se fossimo in tempi tranquillissimi, se non vi fossero affari urgenti, diremmo poter essa sospendere le sue deliberazioni finché quel lavoro fosse compito. Ma tali certamente non sono le circostanze attuali. Il Parlamento sarà sopraccarico di lavori. Infatti, la politica estera, la politica italiana e la politica interna richieggono imperiosamente l'opera sua. Esso deve coordinare l'intiero edificio finanziario, amministrativo e giudiziario colle nuove basi di libertà testé adottate. E se non avrà a riformare lo Statuto, dovrà certamente migliorarne non pochi articoli. A sì vasta impresa una sessione è poco. Qualunque sia l'impazienza colla quale il paese aspetta certe riforme, esso non pretende che vengano ultimate nella sessione che sta per cominciare; ma chiederà certamente conto severo alle Camere d'ogni ora inutilmente perduta, o sprecata in vane parole.
Le Camere adunque debbono cominciare i loro lavori prima dell'adozione del loro regolamento definitivo. Quindi, è indispensabile che il Governo, facendo uso per l'ultima volta del potere costituente, che in questo caso gli è conferito da un'assoluta necessità, stabilisca un regolamento provvisorio, mercé il quale le Camere possano senza indugio dar principio ai numerosi e rilevanti affari che saranno sottoposti alle sue deliberazioni.
Se per caso il Ministero, provando uno scrupolo che a noi pare eccessivo, giudicasse un tal atto eccedere i poteri di cui la Costituzione lo investe, potrebbe conciliare le esigenze del caso presente coll'osservanza delle forme parlamentarie, chiedendo alle Camere, nella prima loro tornata, la sanzione del loro regolamento provvisorio.
Come di ragione, questo regolamento dovrà restringersi a provvedere ai mezzi di procedere indilatamente ai lavori legislativi i più urgenti, senza estendersi a quelli che possono essere rimandati sin dopo l'adozione del regolamento definitivo.
Stretti dal tempo, noi non possiamo discutere qui, con maturità, quali siano i limiti entro i quali l'indicato regolamento deve rimanere circoscritto; ci faremo solo lecito di sottoporre al Ministero ed alle Camere alcune osservazioni sopra uno dei punti i più essenziali ch'esso è chiamato a definire, quello cioè relativo alla verificazione dei poteri dei deputati eletti.
La verificazione dei poteri è una operazione che si divide in due parti distinte. La prima consiste nel constatare se gli atti dei collegi elettorali siano stati regolari e conformi alle norme tracciate dalla legge; la seconda, se i deputati eletti adempiano alle condizioni d'eleggibilità dalla Costituzione stabilite.
Grazie allo spirito veramente liberale che informa la nostra Costituzione, quest'ultima richiede poco tempo, e non può dar luogo a serie difficoltà o a discussioni fondate. Bastando avere trent'anni, e godere dei diritti civili, e non coprire una carica dichiarata incompatibile colle funzioni di deputato per essere eleggibile, la verificazione di queste condizioni è così semplice, che pare poter esse, come è uso in Inghilterra, venire affidata agli uffici della Camera. Quindi si stabilirebbe che ciaschedun deputato debba presentare alla segreteria della Camera la fede di nascita, e, se nato all'estero, inoltre un certificato dal quale consti la sua nazionalità.
Per ciò che riflette le incompatibilità, la notorietà basterà onde il presidente non ammetta quelli fra gli eletti che coprissero una carica che, secondo la prescrizione della legge, renda inabile all'esercizio delle funzioni di deputato. D'altronde, rimarrebbe lecito ad ogni membro della Camera l'opporsi ad una ammessione pronunziata dal presidente e ch'egli ravvisasse non conforme alla legalità.
La seconda operazione a farsi per compiere le verificazioni dei poteri, è più complicata, più difficile e di tal sorte, da dover suscitare numerose discussioni. Infatti, le prescrizioni delle leggi relative alle operazioni dei collegi elettorali, possono essere violate in mille modi, e quindi esistono mille fatti diversi, che bastano a far dichiarare nulla una elezione fatta irregolarmente. Per giungere alla constatazione di questi fatti, esistono due sistemi opposti.
La Camera può, siccome si praticava in Francia, procedere per mezzo d'apposite commissioni all'esame dei processi verbali di tutti i collegi elettorali, e pronunziare quindi un giudizio sulla regolarità delle operazioni in essi descritte.
Oppure, imitando l'esempio dell'Inghilterra, supporre regolari tutte le operazioni elettorali approvate dagli uffizi dei collegi, e non denunziate da alcuna persona, o contro le quali non esiste veruna protesta.
Noi non dubitiamo di dichiarare questo secondo sistema siccome il migliore dei due. Esso è conforme al principio, che il male non si deve supporre, se non è attestato da un fatto apparente. La legge, d'altronde, ha investiti gli uffizi dei collegi di una vera magistratura. Essi devono pronunziare sui casi dubbiosi e sui reclami che loro sono diretti, e vere sentenze sono i loro giudizi. Se questi non sono impugnati dalla parte a danno della quale furono emanati, perché sottoporli ad una nuova revisione?
In quasi tutti i collegi elettorali esistono per lo meno due partiti, più o meno nemici; una irregolarità commessa a danno di uno di questi, sarà dall'altro denunziata; seppure una irregolarità non suscita reclami, se la maggiorità, l'unanimità, la sanziona, sono una prova evidente che il deputato è l'espressione sincera del circondario.
Noi sappiamo che questo nostro consiglio contrasta colle idee ultra-regolamentari, e centralizzatrici che abbiamo ereditate dalla Francia. Ma è appunto perché riteniamo queste idee come dannose allo svolgimento dei veri principi di libertà, che crediamo doverle combattere nelle piccole, come nelle grandi cose.
I francesi, coll'estendere a tutti gli atti della vita politica, a tutte le parti dell'amministrazione la tutela dell'autorità centrale, sia esecutiva che legislativa; col regolare, verificare, controllare ogni cosa, non hanno lasciate radicarsi nella nazione quelle abitudini d'indipendenza, di legalità, di dignità personale, che tanto onorano la razza anglosassone nell'uno e nell'altro continente.
La Costituzione inglese come l'americana chiamano ogni cittadino a cooperare all'esecuzione delle leggi; lo investono di una specie di magistratura, e gli fanno debito di denunziare gli atti illegali e nocivi alla società.
In tal modo si formano uomini liberi, dotati di virtù e di coraggio civile, atti a resistere alle usurpazioni del potente, ed agli eccessi dei partiti.
Esortiamo quindi il Governo e le Camere ad affrettare la costituzione definitiva del Parlamento, col dichiarare che qualunque elezione elettorale, contro la quale non esistano reclami o proteste, sia avuta per valida.
C. Cavour
- Toponimi citati:
- Londra, Francia, Inghilterra.