Statuto dell’Organizzazione di Volontariato


“Associazione Amici della Fondazione Cavour ODV”

divisore 1

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

  1. E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii., l’Organizzazione di Volontariato “Associazione Amici della Fondazione Cavour ODV”, nel presente Statuto denominata anche semplicemente “Associazione”.
  2. La denominazione dell’Organizzazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS.
  3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Santena, Piazza Visconti Venosta 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
  4. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11 del presente Statuto.

Art.2

Scopi e finalità

  1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

L’Associazione ha lo scopo di valorizzare il patrimonio storico, culturale ed ambientale dei luoghi cavouriani di Santena e di promuovere l’interesse delle istituzioni, delle categorie sociali, di altre associazioni nonché degli studiosi e dei turisti italiani e stranieri.

L’Associazione collabora inoltre con le istituzioni, ed in particolare con la Città di Torino – proprietaria del Complesso Cavouriano - la città di Santena e la Fondazione Cavour, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative ed attività al fine di rendere viva ed attuale la figura di Camillo Benso di Cavour, dei suoi famigliari e degli altri protagonisti del Risorgimento nazionale ed i valori da essi espressi.

Art.3

Attività

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui lettera f dell’art.5 d.lgs 117/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

In particolare:

- promuovere convegni, manifestazioni, mostre, ricerche, studi e concorrere ad altre iniziative promosse dalla Fondazione Cavour e/o da altri enti ed istituzioni

- curare l’accoglienza e la guida dei turisti dei luoghi cavouriani

- curare pubblicazioni periodiche e specifiche, anche utilizzando il suo sito internet – www.camillocavour.com , al fine di favorire la formazione e l’informazione dei propri soci e di tutti gli altri interessati

- organizzare visite di luoghi storici

- organizzare mostre, rassegne ed altre manifestazioni

- collaborare con il sistema scolastico per la divulgazione, la conoscenza e la formazione sul Risorgimento italiano e sui luoghi cavouriani.

  1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  2. L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
  3. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’ organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
  6. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità del volontario.
  7. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
  8. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art.4

Rapporti con la Fondazione Camillo Cavour

  1. Nell’ambito del Complesso Cavouriano l’Associazione collabora con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cavour, coordinando la propria attività ai criteri programmatici della Fondazione stessa. Il Presidente della Fondazione o un suo delegato partecipa alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione, con facoltà di parola e senza diritto di voto, fatta salva l’ipotesi che egli sia socio dell’Associazione. Il Presidente della Fondazione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione, con facoltà di parola e senza diritto di voto, quando venga espressamente invitato dal Presidente dell’Associazione stessa.

Art. 5

Rapporti con la Città di Santena

  1. L’Associazione collabora con l’Amministrazione Comunale della Città di Santena, per realizzare iniziative, attività, progetti e programmi coerenti con le finalità dell’Associazione.

Art. 6

Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a) Beni immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione.

b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione.

c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote associative e contributi degli aderenti.

b) Contributi pubblici e privati.

c) Donazioni e lasciti testamentari.

d) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

e) Dai rimborsi derivanti da convenzioni.

f) Da ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

g) Attività ‘diverse’ di cui all’ art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ,purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali.

  1. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell’anno successivo. Il bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 10 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  2. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.7

Soci

  1. Ai sensi dell’art.32 Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette persone fisiche, che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
  2. I soci sono: Ordinari, Onorari.

I soci ordinari sono le persone che versano all’Associazione una quota annuale approvata dall’Assemblea. Possono essere previste deroghe al versamento della quota annuale, per specifiche categorie e/o prestazioni approvate dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono persone che hanno contribuito al buon esito delle iniziative dell’Associazione e, in genere, al rafforzamento della sua attività con il loro prestigio personale e la loro opera. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ed il loro nome viene scritto in apposito Albo. I soci onorari partecipano all’assemblea, ma senza diritto di voto.

Sono soci onorari di diritto:

- Il Sindaco della città di Santena

- Il Sindaco della città di Torino

- Il Presidente della Regione Piemonte

- Il Presidente della Fondazione Cavour

Art.8

Criteri di ammissione ed esclusione

  1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. L’ammissione all’Associazione avviene all’atto dell’iscrizione e del versamento della quota annuale ed è ratificata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato.
  2. L’eventuale non ratifica deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione.
  3. E’ ammesso ricorso all’Assemblea dei soci. Il ricorso all’Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  4. Il Consiglio Direttivo annota i nuovi soci nel libro soci e comunica l’ammissione agli interessati. La qualità di soci è intrasmissibile.
  5. La qualità di socio si perde:

a) per mancato versamento della quota associativa annuale.

b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’Associazione;

c)per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

  1. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  2. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
  3. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.9

Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività, tranne i soci onorari che non hanno diritto di voto nell’Assemblea dei soci. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

  • Di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e dalla Fondazione Cavour, quando ciò sia concordato con la medesima.
  • Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  • Di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto (tranne i soci onorari) .
  • Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
  • I soci hanno priorità nelle prenotazioni alle varie manifestazioni culturali promosse dall’Associazione e dalla Fondazione Cavour, quando ciò sia concordato con la medesima. Hanno diritto a fruire di sconti sulle pubblicazioni edite dall’Associazione e dalla Fondazione Cavour, quando ciò sia concordato con la medesima.

b) I soci sono obbligati:

  • All’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
  • A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione e alla natura e confacente agli scopi dell’Associazione.
  • Al pagamento nei termini della quota associativa annuale, nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile ed in nessun caso può essere restituita.

Art.10

Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci.

b) Il Consiglio Direttivo.

c) Il Presidente.

Art.11

Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi (ad eccezione dei soci onorari che potranno intervenire ma non votare) iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
  3. Ciascun associato dispone del voto singolo, e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un associato, non può avere più di una delega.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.
  5. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre può essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata, da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
  7. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  8. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art.12

Assemblea ordinaria dei Soci

  1. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. L’Assemblea ordinaria:

a) Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 117/2017.

b) Discute ed approva i programmi di attività.

c) Elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca.

d) Determina sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

e) Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

f) Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo.

g) Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari.

h) Delibera sull’esclusione dei soci.

i) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

j) Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.

k) Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione.

l) Determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 dello Statuto.

m) Delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art.3 del presente Statuto.

  1. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art.13

Assemblea straordinaria dei Soci

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art.11.
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei soci, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o in delega, di ¾ (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di tredici membri, scelti fra i soci che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Per cause di ineleggibilità e decadenza si applica l’articolo 2382 del codice civile.
  2. L’Assemblea che procede all’elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Segretario/Tesoriere.
  4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dal Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
  6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci. In nessun caso saranno rimborsate spese per la partecipazione alle riunioni dell’Associazione, tanto all’Assemblea dei Soci quanto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a) Attua tutte le delibere dell’Assemblea.

b) Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

c) Delibera sulle domande di nuove adesioni.

d) Nomina i soci Onorari.

e) Sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci.

f) Sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari.

g) Delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tutto dovrà essere opportunamente documentato nelle modalità previste dall’art. 3 dello Statuto.

h) Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione.

i) Propone sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art.3 del presente Statuto.

j) Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

  1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano o, in assenza di quest’ultimo, dall’altro Vicepresidente o in sua assenza da un membro eletto allo scopo dal Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 3 volte all’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.
  3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta.
  4. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti la deliberazione si considera non approvata.
  6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  7. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.15

Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea, convoca l’Assemblea dei soci.
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano di età.
  4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16

Presidente Onorario

  1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisti in attività a favore dell’Associazione.
  2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci ordinari dell’Associazione.

Art. 17

Segretario/Tesoriere

  1. Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno, su proposta del Presidente.
  2. Il Segretario/Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione, redige i bilanci; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Assume le funzioni di segretario dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la redazione dei verbali delle riunioni di entrambi gli organi. Il Segretario/Tesoriere è responsabile dell’archivio e della tenuta dei libri dell’Associazione: libro soci, libro dei verbali. Egli cura la tenuta dell’Albo dei Soci onorari.
  3. Il Segretario/Tesoriere dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Art.18

Premio nazionale Camillo Cavour

  1. L’Associazione attribuisce ogni anno un premio denominato “Premio nazionale Camillo Cavour”. Esso consiste nella riproduzione in oro dei famosi “occhiali” che usava il Conte di Cavour.
  2. Il premio è destinato alle persone che hanno contribuito e contribuiscono a continuare l’opera alla quale Camillo Benso di Cavour dedicò tutta la sua vita: l’unità d’Italia, il rafforzamento della struttura dello Stato nazionale, l’appartenenza politica ed economica del nostro Paese alla Comunità Europea.
  3. La scelta della personalità alla quale viene conferito il premio è fatta, ogni anno, dal Consiglio Direttivo dell’Associazione su proposta del Presidente.

Art. 19

Cerimonia Nazionale 6 giugno

  1. L’Associazione cura ed organizza in collaborazione con la Fondazione Camillo Cavour e con le istituzioni, la cerimonia di commemorazione della morte di Camillo Benso di Cavour.

Art. 20

Cerimonia Nazionale del 17 marzo

  1. L’Associazione collabora con la Città di Santena per la realizzazione e l’organizzazione delle attività di commemorazione della ‘Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’.

Art. 21

Scioglimento

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017.
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 nr. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 22

Norme finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Santena, 28 settembre 2020

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