Lo
Statuto
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Art.
1
È costituita l'Associazione AMICI DELLA FONDAZIONE CAVOUR, senza
fini di lucro, in sintonia con l'attività di volontariato, con
sede in Santena, Piazza Visconti Venosta n° 3, nel presente Statuto
denominata anche semplicemente "Associazione".
Art.
2 - DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.
Art.
3 - SCOPO
L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà e nell'intento
di agire in favore di tutta la collettività, in piena sintonia
con l'attività di volontariato di cui alla Legge Quadro 11 agosto
1991 n. 266, successive modifiche, integrazioni e regolamentazioni Regionali,
ha lo scopo di contribuire fattivamente, sul piano operativo e con il
sostegno finanziario all'incremento e alla valorizzazione dell'attività
della Fondazione Cavour promovendo e concorrendo a convegni, manifestazioni,
mostre, ricerche, studi e altre iniziative deliberate dal consiglio
di amministrazione della Fondazione Cavour. L'Associazione agisce in
stretto collegamento con il Consiglio di amministrazione della Fondazione
conformando la propria attività ai criteri programmatici ed organizzativi
della Fondazione stessa. Le attività di cui sopra sono svolte
dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai
propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere
in alcun modo retribuita. Agli aderenti possono soltanto essere rimborsate
dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività
prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti
dall'Assemblea dei Soci.
Art.
4 - RAPPORTI DELL'ASSOCIAZIONE CON LA FONDAZIONE CAVOUR
L'Associazione agisce in stretto collegamento con il Consiglio Direttivo
della Fondazione al quale sottopone le proposte relative al potenziamento
dell'attività ed all'arricchimento del materiale della Fondazione,
conforma le sue deliberazioni ai criteri programmatici ed organizzativi
definiti dal Consiglio Direttivo della Fondazione. Al Presidente della
Fondazione Cavour o ad un suo delegato è riconosciuto il diritto
di partecipare a tutte le assemblee ed a tutte le riunioni del Comitato
Direttivo con ampia facoltà di parola, ma senza diritto di voto,
fatta salva l'ipotesi che egli sia anche socio dell'Associazione.
Art. 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai contributi degli aderenti;
b) dai contributi dello Stato, di persone ed enti vari;
c) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
d) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
e) da ogni eventuale altra entrata od acquisizione, purchè compatibili
con gli scopi statutari e le finalità delle leggi vigenti in
materia.
Art.
6 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio
il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.
Art.7
- SOCI
I Soci sono: benemeriti, sostenitori, ordinari e donatori.
I Soci benemeriti sono le persone che in modo significativo, con elargizioni
liberali o con particolari benemerenze, hanno contribuito a sostenere
e a incrementare l'attività dell'Associazione e che versano una
quota annuale di almeno Lire 200.000.
I Soci sostenitori sono i Soci che versano una quota annuale di almeno
Lire 100.000. I Soci ordinari sono i soci che versano una quota annuale
di almeno Lire 25.000. I Soci donatori, riconosciuti tali dal Comitato
Direttivo sono coloro che fanno dono alla Fondazione di oggetti, libri,
attrezzature, materiale museografico in genere, aventi un valore significativo
o che mettono gratuitamente al servizio della Fondazione la loro consulenza
professionale. L'importo delle quote associative può essere variato
dall'Assemblea dei Soci, un anno per l'altro, su proposta del Comitato
Direttivo a maggioranza di due terzi.
Art.
8 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo
su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati che
diventano soci provvisori, senza pagare la quota associativa. Il Comitato
Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi aderenti e ne cura l'annotazione
nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
stabilita dall'Assemblea dei Soci. L'eventuale rigetto della domanda
dovrà essere motivato. La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa per più di
tre anni consecutivi;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e
con gli obblighi statutari. L'esclusione dei soci è deliberata
dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote associative versate.
Art.
9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
I Soci sono obbligati: o ad osservare il presente statuto, i regolamenti
interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
o a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione;
o a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci.
I Soci hanno diritto: o a partecipare a tutte le attività promosse
dall'Associazione e dalla Fondazione Cavour; o a partecipare all'Assemblea
con diritto di voto; o ad accedere alla cariche sociali; o a stabilire
il numero dei componenti del Comitato Direttivo. I Soci avranno diritto
alla priorità nelle prenotazioni alle varie manifestazioni culturali
promosse dalla Fondazione e a fruire di sconti sulle pubblicazioni edite
dalla Fondazione Cavour.
Art.
10 - ORGANI STATUTARI
Sono organi dell'Associazione: o l'Assemblea dei Soci; o il Presidente;
o il Comitato Direttivo; o i Revisori dei Conti.
Ogni carica è gratuita e non comporta alcun genere di emolumento,
salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.
3.
Art.
11- ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che vi intervengono
con pari diritti. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un
altro Socio con semplice delega scritta. L'Assemblea si riunisce in
via ordinaria, su convocazione del Presidente del Comitato Direttivo,
almeno una volta all'anno, di regola entro il mese di aprile, per l'esame
dell'attività svolta dall'Associazione, per l'approvazione del
bilancio annuale e, quando occorre, per la nomina dei membri del Comitato
Direttivo e dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del Presidente o di almeno un decimo dei Soci, che ne facciano motivata
richiesta scritta.
L'Assemblea è regolarmente convocata con comunicazione diretta
a tutti i soci con lettera da recapitarsi almeno otto giorni prima della
data di riunione. L'Assemblea straordinaria delibera, con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati, sullo scioglimento anticipato
dell'Associazione, sulle eventuali nomine dei liquidatori e sulla relativa
devoluzione del patrimonio residuo. Tutte le altre deliberazioni, comprese
quelle modificative dello Statuto, sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti: o in prima convocazione si richiede la presenza diretta
o per delega di almeno la metà dei Soci; o in seconda convocazione
l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea
sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del
Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente,
se nominato, o dal Socio più anziano d'età.
Art.
12 - COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è composto da non più di nove membri
nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili alla
scadenza. Nel caso che vengano a mancare uno o più membri del
Comitato Direttivo gli altri provvedono a sostituirli: i membri così
cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea utile.
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri
per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione al fine di compiere
tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività
dell'Associazione e per l'attuazione dei suoi scopi.
Esemplificatamente esso dovrà: o nominare il Presidente e uno
o più Vice Presidenti; o curare l'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea; o predisporre il bilancio; o deliberare sulle domande
di nuove adesioni. Il funzionamento del Comitato Direttivo, per quanto
qui non specificatamente previsto, è regolato per analogia dalle
disposizioni relative all'Assemblea in quanto compatibili. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza semplice dei presenti ed ogni seduta del Comitato,
regolarmente convocato, è valida quando sia presente la maggioranza
dei membri in carica, fra cui il Presidente oppure il Vice Presidente,
se nominato.
Art. 13 - PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, dura in
carica quanto l'organo che l'ha eletto ed è rieleggibile. Il
Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, di fronte ai terzi
ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato
Direttivo; in caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le
funzioni il Vice Presidente o il membro del Comitato Direttivo più
anziano d'età.
Art.
14 - REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea in numero di due per la
durata di tre anni, controllano la gestione economica dell'Associazione,
ne rivedono la contabilità e ne riferiscono all'Assemblea.
Art.
15 - NORMA FINALE
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà
devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in Piemonte
in identico od analogo settore.
Art.
16 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia
alle norme di legge vigenti in materia.
Firmato: Cristina Vernizzi, Ippolito Calvi di Bergolo, Astore Placido
Notaio.